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INCOTERMS: le vendite marittime a condizioni FOB e CIF


L’intenzione di fornire un adeguato contributo conoscitivo agli operatori economici in ordine alle clausole d agli stessi utilizzate nelle contrattazioni internazionali, attraverso una raccolta di quelle più ricorrenti nella prassi mercantile, indusse la camera di commercio internazionale ad elaborare nel 1935  le prime “ regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali”, note come INCOTERMS 1936, che contenevano una definizione analitica e completa dei diritti e doveri spettanti al venditore e al compratore a seguito dell'adozione delle rispettive 11 clausole ivi richiamate ed interpretate. Gli INCOTERMS rappresentano formule contrattuali sintetiche destinate a promuovere la uniformità nella negoziazione e nella interpretazione dei contratti di vendita, attraverso la elaborazione di una precisa definizione e disciplina delle principali di clausole utilizzate nella compravendita internazionale.
La normativa degli INCOTERMS regola i rapporti intercorrenti tra le parti di un contratto di vendita ossia il contenuto delle obbligazioni poste rispettivamente a carico del venditore e del compratore, limitatamente alle modalità di consegna dei beni, al regime di trasferimento delle spese e dei rischi di trasporto degli stessi, alla ripartizione delle spese e degli oneri doganali di esportazione e di importazione, all'eventuale obbligo del venditore di fornire una copertura assicurativa della merce contro i rischi del trasporto. ad essi tuttavia non viene riconosciuta efficacia di usi normativi, cioè fonti del diritto, suscettibili di trovare applicazione “iure proprio”. Essi devono piuttosto configurarsi quali usi negoziali, cioè regole di una disciplina voluta dalle parti, efficaci in quanto richiamati dalle parti all'interno del regolamento contrattuale dalle stesse predisposto. I contraenti che desiderassero avvalersi di tali regole dovranno pertanto farne esplicito richiamo al momento della redazione del contratto, aggiungendo alla clausola prescelta l'edizione degli incoterms a cui intendono far riferimento.
FCA – FREE CARRIER…. Name place: il venditore adempie la propria obbligazione di consegna, rimettendo la merce, sdoganata all'esportazione, al vettore designato dal compratore nel luogo convenuto. Il compratore dovrà stipulare, a proprie spese, il contratto per il trasporto della merce a partire dal luogo convenuto.
FOB – FREE ON BOARD….Name place: il venditore adempie la propria obbligazione di consegna nel momento in cui la merce, sdoganata all'esportazione, supera la murata della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto. Il compratore dovrà stipulare a proprie spese il contratto per il trasporto della merce a partire dal porto d'imbarco convenuto. Dal passaggio della murata della nave (punto critico) il compratore deve sopportare tutte le spese e di rischi di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto
CFR – COST AND FREIGHT… NAME OF PORT OF DESTINATION: il venditore adempie alla propria obbligazione in consegna nel momento in cui la merce sdoganata all'esportazione supera la murata della nave nel porto di imbarco. Il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare tutte le spese necessarie al trasferimento della merce fino al porto di destinazione convenuto, ma dal momento del passaggio delle mura i rischi di perdita o danneggiamento della merce, come pure le spese addizionali dovute a fatti accaduti successivamente a questo momento, si trasferiscono dal venditore al compratore.
CIF – COST, INSURANCE AND FREIGHT… NAME OF PORT OF DESTINATION: il venditore adempie la propria obbligazione di consegna nel momento in cui la merce sdoganata all'esportazione supera la murata della nave nel porto d'imbarco. il venditore deve stipulare il contratto di trasporto e sopportare tutte le spese necessarie al trasferimento della merce fino al porto di destinazione convenuto e deve altresì concludere a proprie spese un contratto di assicurazione marittima a favore del compratore per i rischi di perdita o danneggiamento della merce a proprie spese

Tratto da DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE di Alessandro Remigio
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