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La Disciplina dei Contratti di Trasporto


LLMC: CONVENZIONE DI LONDRA DEL 1976 = ha provveduto in primo luogo ad elevare il limite di responsabilità rendendo però lo stesso quanto più possibile invalicabile ed in secondo luogo ad estendere l'ambito applicativo dell'istituto sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo:
Soggettivo : volto a garantire la possibilità di beneficiare della limitazione del debito altresì ai soccorritori e agli assicuratori;
Oggettivo: beneficio del limite della responsabilità, applicato per tutti i crediti derivanti da morte o lesione a passeggeri e perdita o danno del loro bagaglio; ritardo nell'esecuzione del trasporto.
Di rilevante importanza è la novità introdotta dal LLMC 1976 in merito alle modalità di calcolo della somma limite. questa viene determinata applicandosi un criterio che la porta, anche se un correttivo “a scalare”, alla stazza lorda della nave.

Tratto da DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE di Alessandro Remigio
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