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L’accordo di revisione concordataria: patto di libertà


L’accordo 18 febbraio 84 con cui stato italiano e chiesa cattolica addivengono alle modifiche del concordato lateranense pone la materia sui binari di una corretta laicità dello stato tanto da essere definito un accordo di libertà. I suoi contenuti possono essere sistemati sotto 3 settori di tutela:
1. il principio di libertà dello stato: trova applicazione nella abrogazione formale del principio confessioni stico, sostituito con il principio della pari sovranità tra stato e chiesa. La religione di stato nello statuto albertino e nel concordato del 29 rispecchia ancora un modello di stampo giurisdizionalista in base al quale lo stato abbraccia una propria religione e serba per le altre tutela attenuata. In età democratica questo modello contrasta con il pluralismo tanto che la corte ne giustifica la sopravvivenza solo in riferimento ai riti religosi cattolici durante le cerimonie pubbliche in quanto il cattolicesimo è religione della maggioranza degli italiani. L’abrogazione espressa della religione dello stato toglie ogni equivoco. Con la nuova impostazione configge la legge del 29 sui culti ammessi che non essendo ancora sostituita con una moderna legge sulla libertà religiosa, viene smantellata con un disegno lasciato al caso giurisprudenziale
2. Il principio di libertà della chiesa: non è più riconoscimento di un’area lasciata dallo stato alla chiesa ma che lo stato in certo senso considera come propria. È corollario del riconoscimento da parte dello stato della sovranità della chiesa nell’ordine spirituale. Di qui le garanzie della libertas ecclesiae non solo quanto alla struttura organizzativa e territoriale della chiesa ma anche quanto alla libertà di svolgere la propria missione pastorale, educativa e caritativa e di evangelizzazione e santificazione ed altresì quanto alla libertà associativa dei cattolici e delle loro organizzazioni. Essendo i cittadini contemporaneamente fedeli, la chiesa non solo ha il diritto, ma il dovere di pronunciare il suo giudizio morale ogni volta che siano in gioco i diritti fondamentali della persona e la salvezza delle anime. Questo dovere è riconosciuto dall’accordo di revisione alla chiesa, oltre che sul piano della libertà, comune a tutte le espressioni di pensiero, su quello della sovranità della chiesa.
3. Libertà della chiesa e dello stato informano anche la nuova disciplina degli enti e beni ecclesiastici. L’accordo concordatario stabilisce all’art. 7 solo alcuni principi generali: riafferma il divieto posto dall’art. 20 della costituzione di assumere il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto di un’associazione o istituzione come causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione e precisa come impegno dello stato quello di continuare a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia.
4. Il principio di libertà della persona: è una diretta applicazione del concetto della libertà religiosa come libertà di coscienza. Né è esempio il mutamento in materia di istruzione religiosa nella scuola pubblica: lo stato italiano continua ad assicurare l’insegnamento religioso cattolico nella scuola pubblica ma al singolo discente è riconosciuto il diritto di scegliere se avvalersi o no del corso di religione. Il docente delle materne ed elementari può dichiarare di non essere disposto a svolgerlo.

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