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Il richiamo ai patti lateranensi nell’art. 7


Il richiamo ai patti lateranensi operato dall’art 7 comporta una conseguenza di tipo procedurale in ordine allo strumento legislativo utilizzabile per la modifica degli originali patti lateranensi: se cioè esso debba essere una legge ordinaria o una legge costituzionale. Se infatti lo stato vuole apportare modifiche ai patti deve attivare un procedimento di revisione costituzionale solo quando non vi sia l’accettazione della chiesa; se l’accettazione c’è, per modificare una norma dei patti sarà sufficiente una legge ordinaria esecutiva dell’avvenuto accordo.
In applicazione dei suddetti principi, una legge esecutiva dell’85 immette nell’ordinamento italiano le modificazioni apportate dall’accordo 1984. queste modificazioni riguardano norme del concordato lateranense, cioè di qeul’atto internazionale destinato nel 29 a regolare le condizioni della religione e della chiesa cattolica in Italia. non toccano invece gli altri 2 strumenti che, insieme al concordato, costituiscono i patti laternanesi, cioè il trattato lateranense e la convenzione finanziaria.
Il concetto di patti lateranensi ha trovato interpretazioni discordi quanto alla loro forza costituzionale. Ci sono due tesi tradizionali:
1. la costituzionalizzazione dei patti lateranensi.
2. la costituzionalizzazione del solo principio concordatario

Secondo la prima tesi le norme del 29 devono considerarsi dotate dello stesso valore formale di quelle costituzionali, cosicchè, in base al principio della gerarchia delle fonti, non solo prevalgono su norme ordinarie ma anche su norme generali della stessa costituzione. Una pronuncia della cassazione ritiene i patti recepiti in tutto il loro contenuto dalla costituzione, con la conseguenza che le singole norme hanno lo stesso valore ed efficacia che avrebbero se fossero state incluse nella carta costituzionale o fossero state approvate da legge costituzionale, ed anzi, potrebbe dirsi un valore più intenso per la sancita inapplicabilità del procedimento di revisione costituzionale. A questa tesi si obietta dalla dottrina ormai prevalente che, se le norme pattizie fossero da considerarsi costituzionalizzate, esse non dovrebbero poter essere modificate altro che con procedimento di revisione costituzionale della costituzione, mentre la costituzione prevede che, in caso di accordo con la chiesa, le modifiche possano essere introdotte con legge ordinaria. Considerare le norme dei patti come norme di rango costituzionale significherebbe dare ad una potenza straniera il potere di modificare una norma costituzionale con legge ordinaria. Ciò rappresenterebbe una lesione del principio di sovranità dello stato. da queste affermazioni la dottrina trae la conclusione che ad essere costituzionalizzato è in principio concordatario, il principio in base al quale lo stato è obbligato dalla costituzione a regolare i suoi rapporti giuridici con la chiesa cattolica con quei particolari strumenti giuridici che sono i concordati, con la conseguenza che l’art. 7 oltre a garantire i patti lateranensi e la sua legge di esecuzione, garantirebbe anche le modificazioni di essi.
Una terza tesi sostiene che è costituzionalizzato il solo principio pattizio nel senso che avrebbero copertura costituzionale le modificazioni di materie già a suo tempo disciplinate dai patti del 29. non avrebbero invece copertura costituzionale discipline di nuove materie non contemplate negli originari patti. Applicando questa terza tesi all’accordo di modificazione del concordato lateranense dell’84, la dottrina afferma che la copertura costituzionale si limita alle modificazioni delle solo materie miste disciplinate a suo tempo dal concordato del 29.
La corte costituzionale statuisce che le norme dei patti non sono costituzionalizzate ma presentano una resistenza passiva all’abrogazione in via unilaterale statale pari alle norme costituzionali ed afferma che esse come norme speciali hanno la forza di derogare a norme costituzionali ma on ai principi supremi dell’ordine costituzionale.

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