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Il principio personalista


L’art. 2 della cost riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Esso evidenzia la presidenza sostanziale della persona umana rispetto allo stato e la destinazione di questo al servizio di quella e segna il momento di superamento del rapporto stato-individuo che aveva caratterizzato il regime fascista. La disposizione riconosce e garantisce i diritti inviolabili non solo al singolo in quanto individuo ma anche in quanto membro di formazioni sciali. Viene così riconosciuta alle formazioni sociali una posizione all’interno dell’ordinamento analoga a quella riconosciuta al singolo.
La repubblica accoglie tra i suoi principi fondamentali quello del pluralismo aperto a ricomprendere qualunque formazione sociale con fine di culto. Ciò comporta che le credenze di religione possono essere ricondotte nel quadro degli elementi che concorrono al progresso spirituale della società che tutti hanno il dovere di perseguire.
Si sono delineate due posizioni dottrinali:
1. la prima dice che tale disposizione assume particolare rilevanza perché fornirebbe copertura costituzionale anche a nuovi diritti non menzionati espressamente nel testo originario della carta del 48
2. secondo la seconda la formula contenuta sarebbe semplicemente riassuntiva dei diritti di libertà espressamente tutelati nelle successive disposizioni costituzionali e dunque idonea a garantire nuovi diritti.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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