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L’articolo 7 della costituzione


il principio della distinzione degli ordini:
la formula adottata risultò la sintesi delle proposte degli on. Togliatti e Tupini.
Una volta entrata in vigore la disposizione fu dapprima trascurata dalla dottrina, si attribuì alla formula un valore puramente dichiarativo e privo di conseguenza giuridiche. In seguito si è scritto che contiene il riconoscimento dell’ordinarietà dell’ordinamento canonico. In conseguenza sarebbero in contrasto le disposizioni statuali che istituissero un sistema di rapporti di subordinazione della chiesa allo stato e viceversa non sarebbe possibile istituire rapporti di subordinazione dello stato alla chiesa. La repubblica si è impegnata a trattare la chiesa cattolica in base a un presupposto disparità.
Dal principio della distinzione degli ordini segue il divieto per lo stato di ogni attività diretta ad alterare la struttura gerarchico istituzionale della chiesa ed il divieto di sindacarne dottrina e disciplina. In questa linea la corte costituzionale ha specificato che la religione appartiene ad una dimensione che non è quella dello stato e del suo ordinamento e che non è dato allo stato di interferire come che sia in un ordine che non è il suo se non ai fini e nei casi previsti nella cost.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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