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I patti lateranensi: il trattato e il concordato. L’accordo di Villa Madama


I patti lateranensi furono resi esecutivi in Italia nel 29 vediamone i contenuti:
il trattato: è un accordo tra due soggetti di diritto internazionale, stato italiano e santa sede, con cui l’Italia ha riconosciuto alla santa sede la sovranità nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione e alle esigenze della sua missione nel mondo. Ha inoltre riconosciuto alla santa sede la piena proprietà ed esclusiva potestà e giurisdizione sul Vaticano. Si è così costituito lo stato Città del vaticano. Si tratta di una monarchia assoluta ed elettiva. La santa sede gode anche della proprietà delle basiliche patriarcali. A tali immobili sono riconosciute le immunità previste dal diritto internazionale per le sedi degli agenti diplomatici. Il trattato è tuttora vigente salvo alcune modifiche: il protocollo addizionale dell’84 ha stabilito che non si considera più in vigore il principio del trattato della religione cattolica come sola religione di stato e che gli effetti civili di sentenze e provvedimenti emanati dalle autorità ecclesiastiche nei confronti di ecclesiastici concernenti materie spirituali o disciplinari e comunicati alle autorità civili vanno intesi in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani
il concordato: del 29 tra Italia e santa sede è stato integralmente modificato dall’accordo di Villa Madama e dal protocollo addizionale annesso allo stesso. Vediamo il contenuto:
1. l’art. 1 afferma il principio in cui stato e chiesa cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani
2. l’art. 2 garantisce alla chiesa la libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa, caritativa e di evangelizzazione e di santificazione nonché di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale
3. l’art. 3garantisce all’autorità ecclesiastica la libertà di determinare le circoscrizioni delle diocesi e delle parrocchie e di nominare i titolari dei relativi uffici.
4. l’art. 4 delinea immunità del servizio militare per ecclesiastici
5. l’art 5 specifica garanzie e privilegi relativi agli edifici di culto
6. l’art. 6 concerne le festività religiose
7. effetti civili del matrimonio
8. assicura alla chiesa il diritto di istituire scuole

il protocollo addizionale apporta opportune precisazioni per la migliore applicazione dei patti lateranensi.
Sono fonti atipiche perché pur presentandosi nella forma di legge ordinaria, hanno, rispetto alle leggi ordinarie una forza maggiore che si esplica nella resistenza all’abrogazione e alla modifica. Quindi rispetto a tali norme il potere legislativo può essere esercitato solo in due modi: o con previo accordo con la santa sede o con il procedimento di revisione costituzionale. Si ha qui una riserva aggregata o rinforzata di legge.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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