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La riforma dell’art. 117 della costituzione: premesse


Dopo la riforma del titolo V della cost. in conseguenza dell’ampio riconoscimento della potestà legislativa regionale, lo stato non ha più la potestà legislativa generale giacchè ora può legiferare solo nelle materie riservate dalla cost. L’art. 117 stabilisce la competenza esclusiva dello stato centrale in tema di rapporti tra questo e le confessioni religiose. Tuttavia il nuovo dettato costituzionale non esclude che le regioni possano concorrere a strutturare il sistema nel rapporto tra pubblici poteri e confessioni religiose. Il ruolo delle regioni è però destinato a spiegarsi all’interno di un quadro preventivamente tracciato dalla legislazione statuale e si struttura attraverso la stipulazione di intese di 2° grado. Non poche materie che sono di competenza regionale esclusiva o concorrente presentano una rilevanza ecclesiasticistica: istruzione, tutela della salute, alimentazione, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione di attività culturali.

Tratto da MANUALE BREVE DI DIRITTO ECCLESIASTICO di Filippo Amelotti
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