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Principi e quadro normativo delle attività musicali


Coordinate politico-normative e finanziamento pubblico alla musica : legge 800 e FUS
Legge 14 agosto 1967 n° 800  nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali (legge corona): ripartizione degli enti lirici (autonomi con personalità di diritto pubblico) e altre attività musicali (attività di cui al titolo III). Piena responsabilità al consiglio di amministrazione: 5/7 persone, per evitare le conflittualità.
Articolo Terzo : commissione centrale per la musica, istituita per l’esame dei problemi generali concernenti le attività musicali e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche della legge (più importante = contributi statali).  31 membri, ridotti a 9 con la legge 650 del 23 dicembre 1999 (che abolisce il consiglio nazionale dello spettacolo, sostituito dal comitato per i problemi dello spettacolo).
Il parere della commissione è obbligatorio :
- Ripartizione degli incentivi x nuova produzione nazionale
- Ripartizione delle sovvenzioni x attività in italia
- Erogazione del fondo speciale
- Riconoscimento di nuovi teatri di tradizione di nuove istituzioni concertistico-orchestrali.
La legge 800 non viene attuata in questi punti
- Adozione di statuti e regolamenti organici degli enti lirici entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge
- Comitato di coordinamento per le attività liriche e radiotelevisive non ha mai operato
- I centri di formazione professionale non sono mai stati istituiti
- Comitato di coordinamento degli enti non ha mai operato
- Non si è attuato il coordinamento in sede regionale
18 aprile 1993 abrogazione della legge 31 luglio 1959 istituzione del ministero del turismo e dello spettacolo. Dopo questo referendum ci sono molte normative (legge 30/03/1995 n° 203 --> principio del concorso fra stato e regioni, Decreto legge 112 del 31/03/1998 definendo i compiti di rilievo nazionale del sistema spettacolo, fino ad arrivare al Decreto Legge 20 ottobre 1998 n 368 --> costituzione del ministero per i beni e per le attività culturali.)
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3 : modifiche al titolo V della parte II della costituzione --> commi 3,4,5,6 --> stato e regione devono trovare un’intesa sulla regionalizzazione del FUS con due premesse = importo del FUS deve diventare investimento. Le regioni devono istituire un FUR o FURS per incrementare i finanziamenti con una pianificazione regionale triennale. Lo spettacolo dovrebbe essere bene unico e nazionale

Tratto da ORGANIZZARE MUSICA di Silvia Lozza
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