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La responsabilità verso i singoli soci o terzi


Promuovibile dal socio o dal terzo in quanto tali che fanno valere un danno al loro patrimonio. Non è più richiesto un danno al patrimonio della società.

Art. 2395
Azione individuale del socio e del terzo

-[1] Le disposizioni dei precedenti articoli non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.
- [2] L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.
Il caso tipico è dato da una non corretta informazione (es amministratore fornisce false informazioni ad un fornitore o a un socio sullo stato di salute dell’impresa e questi fanno credito o acquistano altre azioni).
Differenza con azione creditori sociali ➔ Qui il PN non viene a mancare per mala gestio, bensì non esiste fin da subito.
Ma si può pensare anche al caso di un socio che conferisce in godimento un bene e gli amministratori violano il loro dovere di manutenzione.
Questa norma prevede espressamente la responsabilità extra-contrattuale. L’art è inutile perché si sarebbe comunque applicato l’art 2043 (danno ingiusto).
IN SEDE FALLIMENTARE
L’azione può continuare ad essere esperita.

Tratto da DIRITTO PRIVATO DELL'ECONOMIA di Christian D'Antoni
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