Le SAS (società in accomandita semplice)
Le SAS (società in accomandita semplice)
ACCOMANDANTE ➔ no atti gestori e responsabilità limitata
ACCOMANDATARIO ➔ atti gestori e responsabilità illimitata
SAS nasce nel diritto di fine Medioevo. Accomandita deriva da commenda (istituto che si trova già nel diritto greco, romano e bizantino). La commenda era un’associazione in partecipazione. Da un lato il mercante e dall’altro solitamente la classe nobiliare. Essa finanziava il commerciante per lo svolgimento di una certa mercatura. La posizione della classe nobile era molto diversa da quella di un finanziatore di mutuo. La contropartita era data da una partecipazione illimitata agli utili e limitata alle perdite.
La SAS è in sostanza una commenda con la caratteristica che l’attività comune (impresa) non è più imputata al mercante, ma alla società. Nasce verso la fine del Medioevo e conserva la funzione di strumento di collaborazione tra soggetti che operano e soggetti finanziatori.
Art. 2320 Soci accomandanti
I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell'art. 2286. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.
La SAS è vista con sospetto dall’esterno per gli abusi che spesso la caratterizzano e può trasformarsi facilmente in una trappola per gli accomandanti dato il filo sottile che caratterizza il divieto di ingerenza.
La procura speciale è uno di questi casi. Es delega di firma in banca. È difficile capire se sia una procura generale o speciale. Qui si valuta il grado di libertà e si vede se è solamente un mero esecutore.
Altro problema sorge nel caso degli atti esecutivi. Ad es nel caso di un professionista che sia accomandante della società fino a che punto i suoi pareri non diventeranno vere e proprie co-decisioni.
È un problema che sorge in sede fallimentare.
Per gli accomandatari la responsabilità è disciplinata con la responsabilità degli amministratori nelle SS. Il regime normale è quello dell’amministrazione disgiunta.
Nell’accomandita semplice non c’è relazione tra amministratori e accomandatari. Tutti gli amministratori devono essere accomandatari, ma non tutti gli accomandatari devono essere amministratori. Nelle SAPA invece SI.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Christian D'Antoni
[Visita la sua tesi: "Pianificazione e controllo strategico nelle aziende multi-servizio: il caso Iride"]
- Università: Università degli Studi di Torino
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia Aziendale
- Esame: Diritto privato dell'economia
- Docente: prof.Cagnasso
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