Azioni revocatorie
L'art. 6 prevede l'esercizio di azioni revocatorie funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma. In realtà nell'attuare una procedura di risanamento l’esercizio di quest'azione non dovrebbe essere possibile, in quanto costituisce aiuto di Stato in funzione di una procedura di recupero e pertanto incostituzionale, ma dichiarata costituzionale dalla Suprema Corte. Per cui in sede di conversione quest'azione è stata giustificata "dall'interesse dei creditori". Con la conversione in legge del Decreto Marzano, in seguito alla crisi Volare Web, subisce alcune modifiche strumentali all'applicazione dello stesso decreto alla crisi Volare Web. Art. 1: viene modificata prevedendo dei limiti più bassi per l'ammissione alla procedura, infatti il nuovo dettato prevede:
- 500 lavoratori subordinati anziché 1000;
- 300 milioni di euro di debiti anziché 1 miliardo.
Requisiti questi da tenere sia singolarmente che come gruppo. Art. 2: l'imprenditore è l'unico legittimato a chiedere l'ammissione alla procedura in quanto sarà lui a dover procedere alla ristrutturazione e non i creditori. Questa procedura premia la tempestività e non sono previsti meccanismi di conversione. Con la crisi Volare Web i requisiti di ammissione quindi si riducono a 500 dipendenti e non più 1000 e l'amministrazione straordinaria 347/2003 Marzano viene applicata solo se richiesta dell'imprenditore altrimenti Prodi bis. Le imprese che presentano i requisiti previsti dall'art. 1 possono chiedere al ministro l'ammissione alla procedura e contestualmente devono presentare istanza al tribunale per far dichiarare l'insolvenza. Questo perché se la procedura non va a buon termine viene convertita in fallimento, il cui presupposto è l’insolvenza. Il comma 2 bis prevede lo spossessamento del debitore e l'affidamento commissario straordinario della gestione dell'impresa purché ci sia l'urgenza di agire, esigenze di tempestività. Si ha quindi sostituzione giudiziaria del commissario nelle controversie patrimoniali dell'imprenditore, anche se in corso, ma non in quelle personali.
Continua a leggere:
- Successivo: Dichiarazione dello stato di insolvenza
- Precedente: Articolo 4 bis del concordato: soddisfazione dei creditori
Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
Altri appunti correlati:
- Fondamenti di economia aziendale
- Diritto privato
- Revisione Legale dei Bilanci
- Diritto delle Procedure Concorsuali
- Diritto Fallimentare
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- I Viaggi del Ventaglio: crisi di un'impresa o di un modello?
- Le classi nel concordato preventivo: un equilibrio impossibile fra autonomia negoziale e tutela dei creditori
- L’impatto economico della riforma della legge fallimentare del 2006 - 2008 sulle imprese: analisi sull'accesso alle procedure concorsuali nella provincia di Varese
- La risoluzione dell'insolvenza nelle grandissime imprese
- Il nuovo concordato preventivo dalla domanda all'omologazione
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.