L'art. 48 divieto di azioni esecutive individuali
"sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive anche speciali". È questa un'implicazione della regola del concorso in virtù della quale unica condizione per soddisfare i propri crediti è l'ammissione al passivo.
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Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
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