Art. 45 nomina del comitato di sorveglianza
"Il comitato di sorveglianza è composto da 3 o 5 membri nominati dal ministero dell'industria di cui uno o 2 scelti tra i creditori chirografari". Da quest'art. emerge la contraddizione in termini propri di questa procedura in quanto l’organo di sorveglianza di una procedura risanatoria, è composto, cioè condizionato nel voto, da creditori chirografari, soggetti interessati solo alla liquidazione. Le funzioni del comitato di sorveglianza contenute all'art. 46 non fanno altro che rallentare ulteriormente la procedura.
Continua a leggere:
- Successivo: L'art. 48 divieto di azioni esecutive individuali
- Precedente: L'art. 42 il controllo preventivo sugli atti del commissario straordinario
Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto fallimentare
- Docente: Riccardo Rossi
Altri appunti correlati:
- Fondamenti di economia aziendale
- Diritto privato
- Revisione Legale dei Bilanci
- Diritto delle Procedure Concorsuali
- Diritto Fallimentare
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- I Viaggi del Ventaglio: crisi di un'impresa o di un modello?
- Le classi nel concordato preventivo: un equilibrio impossibile fra autonomia negoziale e tutela dei creditori
- L’impatto economico della riforma della legge fallimentare del 2006 - 2008 sulle imprese: analisi sull'accesso alle procedure concorsuali nella provincia di Varese
- La risoluzione dell'insolvenza nelle grandissime imprese
- Il nuovo concordato preventivo dalla domanda all'omologazione
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.