I contratti della P.A
I contratti della P.A. devono essere stipulati per iscritto a pena di nullità e diventano esecutivi dal momento della stipulazione. Tuttavia vi sono dei casi in cui è necessaria una fase di approvazione da parte degli organi competenti. Dal momento dell'approvazione il contratto diventa esecutivo e qualsiasi controversia è regolata dalla giurisdizione ordinaria. La fase di formazione dei contratti pubblici è formata soprattutto da procedimenti, per tanto può contenere vizi ed essere ritenuta invalida. Tuttavia nel corso degli anni si sono avute idee contrastanti nel ritenere o meno che l'invalidità di un'atto di formazione comporti l'invalidità di un contratto pubblico. In passato l'invalidità di un'atto di formazione comportava l'annullabilità del contratto, oggi invece: se l'atto di formazione è viziato l'amministrazione deve adeguarsi alla giusta soluzione.
Continua a leggere:
- Successivo: Caratteristiche dell'attività amministrativa
- Precedente: La scelta del contraente
Dettagli appunto:
- Autore: Salvatore Busico
- Università: Seconda Università degli Studi di Napoli
- Facoltà: Economia
- Corso: Economia delle Amministraz. Pub. e delle Istituz. Internaz.
- Esame: Diritto della negoziazione
- Docente: Lucio Iannotta
Altri appunti correlati:
- Appunti di Diritto pubblico
- Il procedimento amministrativo, i vari tipi di provvedimenti della PA e il sistema dei controlli interni
- Antropologia culturale e dell'educazione
- Management pubblico
- Diritto pubblico
Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:
- La motivazione del provvedimento amministrativo: evoluzione e prospettive
- Diritto di accesso agli atti. In particolare in materia tributaria
- Golden Power: natura e disciplina procedimentale
- Strategie e Strumenti della Comunicazione Istituzionale al Tempo del Covid-19
- Rousseau e Canfora: La democrazia diretta dal modello alla realizzazione
Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.