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Misura e intensità degli interventi regolamentari


Stabilito, dunque, che la Costituzione conosce ed ammette fonti secondarie, tra le quali i regolamenti dell’esecutivo e degli enti autonomi, territoriali e non, si tratta ora di sapere in quale misura e con quale intensità esse possano configurarsi.
Premesso che nelle materie o negli oggetti coperti da riserva di legge è proprio la riserva che definisce l’ambito entro il quale il regolamento può intervenire, occorre ora accertare se ed in quale estensione, al di fuori delle materie riservate, possono darsi interventi delle fonti regolamentari.
Il problema riguarda non tanto i regolamenti di attuazione o di esecuzione, previsti espressamente o implicitamente dalla legge che si tratta di attuare o di eseguire, quanto piuttosto i regolamenti indipendenti, che intervengono in aree non disciplinate da alcuna legge, ed i regolamenti detti delegati, che con il loro intervento determinano l’abrogazione della disciplina legislativa di determinate materie.
In ordine ai primi va detto che essi, pur se operano in materie non regolate dalla legge e quindi rappresentano la fonte più elevata in grado, non costituiscono esercizio di potestà legislativa primaria.
La loro ammissibilità va considerata alla stregua del principio di legalità, in relazione al fondamento legislativo di siffatti interventi regolamentari: il principio di legalità, infatti, si oppone ad attribuzioni del tutto generiche di potestà regolamentare (nell’art. 97 cost. la riserva, seppur relativa, di legge non è certo soddisfatta dall’attribuzione all’esecutivo del potere di emettere regolamenti indipendenti e quindi di imporre obblighi e divieti ai privati; nell’art. 101 cost. l’esclusiva soggezione del giudice alla legge non può comportare che egli sia vincolato ad applicare regolamenti che nascono da un’autonoma iniziativa dell’esecutivo e che non trovano nella legge alcun aggancio sostanziale).
Quanto ai secondi, la loro compatibilità con la Costituzione va verificata, non tanto in relazione al principio di legalità, quanto piuttosto in riferimento all’art. 70 cost. ed al già ricordato principio di preferenza della legge.
Si tratta, cioè, di considerare se l’abrogazione, che in tali ipotesi viene prevista, delle norme legislative anteriori che disciplinano la materia assegnata alla competenza regolamentare, vada ricondotta alla legge abilitante o al regolamento: nel primo caso si avrà una sorta di abrogazione condizionata all’intervento del regolamento ed al suo contenuto, ma pur sempre ricollegabile e discendente dalla legge; nel secondo caso, invece, si assisterà all’attribuzione, non consentita dall’art. 70 cost., ad un atto regolamentare della forza di legge.

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