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Le ordinanze in deroga alla legge


Problemi di inquadramento sistematico, anche in riferimento ai principi di legalità e di preferenza della legge, pongono le ordinanze abilitate a derogare a disposizioni legislative.
L’espressione designa una casta congerie di atti, la cui natura normativa o amministrativa è incerta, abilitati a intervenire in situazioni impreviste ed imprevedibili di urgenza anche in deroga alla legge.
Dal punto di vista formale queste ordinanze si presentano come provvedimenti adottati da autorità amministrative dello Stato, mentre, dal punto di vista sostanziale, la circostanza che esse siano abilitate a derogare alla legge ha fatto sorgere il dubbio circa la loro natura normativa e, secondo alcuni, di atti con forza di legge.
Il modello più conosciuto è rappresentato dalle ordinanze prefettizie che potevano assumere valore legislativo sovrapponibile a quello dei decreti-legge.
La Corte costituzionale è dovuta intervenire due volte, finendo col circoscrivere i poteri prefettizi attraverso il richiamo al rispetto dei principi dell’ordinamento giuridico, dei precetti della Costituzione e delle riserve di legge assolute e relative; e definendo “le ordinanze prefettizie provvedimenti amministrativi soggetto, come ogni altro, ai controlli giurisdizionali esperibili nei confronti di tutti gli atti amministrativi”.
La legislazione più recente sulla protezione civile prevede che per l’attuazione di interventi in situazioni di emergenza, è prevista l’adozione di “ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico”, le quali devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui derogano, ed essere motivate.
A seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, tali ordinanze potranno essere adottate dalle stesse regioni nelle materie di loro competenza sulla base di specifiche previsioni legislative.
Si può pertanto concludere che tali atti, in quanto destinati a provvedere a situazioni impreviste, ma pur sempre nell’ambito di una cornice legislativamente definita, che non consente loro di determinare innovazioni stabili nell’ordinamento, appartengono alla categoria dei provvedimenti amministrativi e non a quella degli atti normativi.

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