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Il procedimento di formazione dei decreti legislativi


Esso consta in una delibera del Consiglio dei Ministri e del decreto presidenziale di emanazione cui segue la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Ulteriori fasi del procedimento possono, come si è visto, essere richieste dalla legge di delegazione.
L’art. 14 l. 400/88 prevede, inoltre, che il decreto legislativo sia trasmesso al Presidente della Repubblica almeno 20 giorni prima della scadenza del termine finale fissato dalla legge di delegazione e che venga da quest’ultimo emanato “con la denominazione di decreto legislativo”.
Lo stesso art. 14 stabilisce inoltre, al quarto comma, che, qualora il termine per l’esercizio della delega superi il biennio, il Governo sia tenuto a richiedere alle Camere il parere sugli schemi dei decreti delegati.
Tali prescrizioni procedimentali, stabilite nella l. 400/88, non sono di per sé suscettibili di condizionare la validità del decreto legislativo, non possedendo tale legge valore costituzionale, a meno di non ritenere che esse siano da considerarsi tacitamente inserite in ogni legge di delegazione che non disponga diversamente e quindi che esse possano atteggiarsi a “limiti ulteriori” della delegazione.

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