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Aggravamenti e attenuazioni della rigidità costituzionale


La rigidità costituzionale si manifesta soprattutto (ed è garantita) attraverso l’art. 138 cost., che prevede lo speciale procedimento di revisione.
Tuttavia il procedimento in oggetto è aggravato, per quanto riguarda la creazione di nuove regioni e la fusione di regioni esistenti, dalle varianti previste dall’art. 1321 cost., che comportano il coinvolgimento delle popolazioni interessate; onde l’elenco delle regioni di cui all’art. 131 cost. manifesta una rigidità superiore.
All’opposto, un’accentuata flessibilità manifestano le leggi costituzionali di adozione degli Statuti regionali speciali, nelle parti in cui esse sono sottoponibili a revisione con legge ordinaria.

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