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Le leggi statali ordinarie


Nell’ampio panorama delle fonti, immediatamente subordinate alla Costituzione ed alle leggi costituzionali, un posto di rilievo spetta alla legge.
Nel linguaggio costituzionale e nella teoria delle fonti il termine legge indica specificamente l’atto posto in essere nell’esercizio della funzione legislativa, attribuita dall’art. 70 cost. collettivamente alle due Camere, oggetto di promulgazione da parte del Presidente della Repubblica e di successiva pubblicazione.
Oggi, dopo l’entrata in vigore della l. cost. 3/2001, che, nel novellare il Titolo V, ha collocato sullo stesso piano le leggi statali e quelle regionali, espressione le une e le altre di potestà legislativa, l’idea di legge deve essere riferita anche a quelle regionali.
Da essa si distinguono gli atti legislativi che la stessa Costituzione equipara, relativamente alla loro “forza”, alla legge, sottoponendoli quindi, sotto taluni profili, al medesimo trattamento giuridico.

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