Diritto ecclesiastico in materia di separazione
Nel diritto della Chiesa non può esistere una separazione consensuale. Invece l'impianto della separazione nella sua nozione civilistica è diverso, non ignora l'ipotesi della colpa, ma la sua natura tende a consolidarsi in maniera definitiva sulla consensualità. TUTTO Può FINIRE E NON RESTA CHE PRENDERNE ATTO. Per questo la struttura della separazione conosce una prassi che vede gli sposi come unici protagonisti della vicenda. Nello ius ecclesiae la separazione si pone come una sorta di momento di riflessione rispetto al quale l'auspicio è quello che la crisi coniugale si possa risolvere e la completezza del vincolo possa tornare a dispiegarsi. La divaricazione tra i due modelli matrimoniali non era così netta all'epoca dell'entrata in vigore del nuovo codice di diritto canonico, in esso si ritrova una norma singolare in base alla quale il vescovo, nei casi in cui la decisione ecclesiastica non ottenga effetti civili e si possa prevedere una sentenza civile non contraria al diritto divino, può concedere licenza di ricorrere direttamente al tribunale dello Stato. Oggi il panorama è mutato.
CASI DI DIVORZIO CANONICO: per i matrimoni o solamente rati o solamente consumati. Il favor fidei si qualifica come una possibilità che l'ordinamento della Chiesa si è dato di difendere l'identità rappresentata dalla convinzione religiosa e di difenderla dentro il cerchio intimo tracciato dalla realtà familiare. E se gli impedimenti di disparitas cultus e di mixta religio funzionano come deterrenti preventivi rispetto ad una possibile contaminazione del sangue e della fede, il favor rei funziona come una possibilità di transito verso la certezza della praticabilità del proprio credo e dell'educazione della prole. Il ruolo svolto dal privilegio paolino per ciò che riguarda gli infedeli viene giocato dal privilegio petrino, così chiamato perché concesso dalla potestà vicaria del pontefice, ove sono venuti in considerazione per la prima volta originariamente i matrimoni tra un non battezzato ed un battezzato acattolico poi passato al cattolicesimo. Poi la Santa Sede ha concesso la dispensa di scioglimento anche nel caso di matrimoni tra un cattolico e un non battezzato celebrato con dispensa dall'impedimento di disparitas cultus e di matrimonio tra due non battezzati, che non si sono convertiti al cattolicesimo ma dei quali uno desidera contrarre nuovo matrimonio con un cattolico. (PRIVILEGIO PETRINO: i matrimoni legittimi sono sciolti in favore della fede, quando uno dei due coniugi, che sposarono senza essere battezzati, successivamente riceve il Battesimo e l'altro coniuge si rifiuti di continuare la convivenza. In questo caso la parte battezzata, acquista il diritto di contrarre un nuovo matrimonio con altra parte cattolica ed eventualmente con il consenso del vescovo, anche con una parte non cattolica battezzata o no).
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Dettagli appunto:
- Autore: Alexandra Bozzanca
- Università: Università degli Studi di Bologna
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Titolo del libro: Il matrimonio canonico nell'età della tecnica
- Autore del libro: Andrea Zanotti
- Editore: Giappichelli
- Anno pubblicazione: 2007
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