Breve excursus di diritto canonico relativo alla storia dei fondamenti giuridici del matrimonio, la liturgia nunziale e i casi di divorzio canonico.
Diritto canonico
di Alexandra Bozzanca
Breve excursus di diritto canonico relativo alla storia dei fondamenti giuridici del
matrimonio, la liturgia nunziale e i casi di divorzio canonico.
Università: Università degli Studi di Bologna
Facoltà: Giurisprudenza
Corso: Giurisprudenza
Titolo del libro: Il matrimonio canonico nell'età della tecnica
Autore del libro: Andrea Zanotti
Editore: Giappichelli
Anno pubblicazione: 20071. L'obsolescenza dei fondamenti giuridici del matrimonio
Nel diritto romano il matrimonio si fondava su due elementi: l'uno formale e l'altro sostanziale. Il primo si
integrava con la deductio in domum mariti, tramite l'atto concreto con il quale l'uomo conduceva la donna
nella propria casa; il secondo si sostanziava nella maritalis affectio, nel feeling che lega due persone. Ovvio
che il diritto romano non potesse conoscere il valore dell'indissolubilità e il matrimonio finiva con il cessare
della maritalis affectio. Toccherà al dominio barbaro sovvertire radicalmente il modello giuridico di
riferimento, introducendo una visione diversa del rapporto uomo-donna, secondo questa visione la donna
non ha autonomia rispetto all'uomo ma vi appartiene fin dal suo nascere. Tra le due tradizioni, Graziano
sceglie la seconda, il matrimonio diventa una compravendita che si perfeziona con la consegna della cosa,
ed in questo caso è rappresentata dalla consumazione carnale del matrimonio. Il pontefice Alessandro III
suggerisce che il matrimonio è un contratto che si perfeziona con il consenso libero delle parti, anche se si
distingue tra MATRIMONIO RATO (celebrato) e MATRIMONIO RATO E NON CONSUMATO.
Entrambi sono indissolubili e perfetti, quello non consumato può essere sciolto dalla Chiesa nei casi previsti
dalle sue norme. Quindi la trascrizione giuridica del matrimonio si configura come un contratto consensuale
che diventerà anche formale. Per il diritto canonico il matrimonio è prima di ogni altra cosa un sacramento.
Il matrimonio civile abbandona gli ancoraggi del diritto pubblico per essere assorbito nell'aerea del diritto
privato. La nuova disciplina dei rapporti tra i coniugi ha indebolito l'aspetto istituzionale della famiglia
fondata sul matrimonio, dando spazio a ridurre l'importanza sociale dell'istituto e la discriminazione tra
famiglia legittima e unioni di fatto. Ormai si sono accorciate le distanze tra convivenze di fatto e famiglie,
equiparando lo status giuridico di figlio naturale a quello di figlio legittimo. Il legislatore del codice del
diritto canonico del 1917 aveva posto in primo piano le ragioni sacramentali e contrattuali del matrimonio
sottraendo di fatto all'autonomia negoziale dei privati qualsiasi margine di intervento. Nell'ordinamento
canonico mai viene meno l'idea e la realtà per la quale il matrimonio è e rimane un'istituzione garantita e
protetta nella sfera del diritto pubblico della Chiesa. Quindi il matrimonio canonico continua ad essere,
anche dopo le innovazioni portate dalla codificazione del 1983, quella società naturale permanente tra
l'uomo e la donna vocata alla procreazione che Dio ha elevato alla dignità di sacramento. È il consenso la
causa efficiente del matrimonio. Il Codice del 1983 colloca la definizione del consenso e della sua necessità
per la costituzione del matrimonio in apertura dell'esposizione della disciplina matrimoniale, ed è racchiuso
anche l'oggetto del foedus coniugalis, che ci dice che l'uomo e la donna non si scambiano solo il corpo al
fine di procreare ma si impegnano reciprocamente in un'avventura esistenziale più complessa della mera
dimensione fisica.
I FINI che l'ordinamento canonico prefissava per il matrimonio erano due: la sedatio libidinis e la
procreatio prolis, solo dopo si aggiunge il mutuum adiutorium, ovvero una sorta di reciproca solidarietà
degli sposi che recupera in una teoria dei fini sessuofobica e riscattata dall'obbligo procreativo. La
codificazione del 1917 stabilisce che esiste un fine primario rappresentato dalla procreatio atque educatio
prolis e due fini secondari il mutuum adiutorium e il remedium concupiscientiae. Paolo VI, un papa a cui è
toccato il compito di dare ordine a quanto il Vaticano II aveva posto sul terreno, intuisce che bisogna aprire
la strada all'idea secondo la quale se è pur vero che il coronamento del matrimonio è la prole, resta vero che
Alexandra Bozzanca Sezione Appunti
Diritto canonico l'intima communitas vitae et amoris non è poggiata esclusivamente sulla procreativa. Il nuovo codice
canonico stabilisce che i fini del matrimonio sono due: esso è ordinato al bene dei coniugi e alla
procreazione ed educazione della prole. Dalla redazione del codice del 1983 possiamo notare come sono
spariti i BONA MATRIMONII, gli effetti tipici che venivano esplicitati nel diritto anteriore. La dottrina
parla di una causa identificata nella comunione di vita materiale e spirituale che si instaura tra i coniugi.
Dalla causa vanno distinti i motivi, che generalmente sono ritenuti irrilevanti per il diritto, a meno che non
vengono dedotti come elementi accidentali assumendo la veste di condizioni, termini e modi. Tra le cause
vengono annoverate le principale, la speranza della prole, e quelle secondarie identificate nelle ragioni
personale che possono indurre al matrimonio.
Alexandra Bozzanca Sezione Appunti
Diritto canonico