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Le funzioni legali del consiglio di gestione delle s.p.a.


Le funzioni di tale organo:ha competenza esclusiva sulla gestione dell'impresa,con correlativo dovere/potere di compiere tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.
Funzioni legali:
-convocazione dell'assemblea,sia di propria iniziativa sia nei casi previsti dalla legge,compreso il dovere di comunicazione senza ritardo su richiesta dei soci di minoranza.
-impugnazione delle deliberazioni assembleari annullabili e l'adozione sotto la loro responsabilità dei provvedimenti conseguenti all'annullamento.
-funzioni aggiuntive:possono essere sottratte dallo statuto all'assemblea e attribuite al consiglio do gestione nell'ottica di una tempestiva  e più efficiente adozione di determinate deliberazioni.
È ammessa una ripartizione di funzioni all'interno di tale organo attraverso il meccanismo delle deleghe attribuite dall'organo con determinazione collegiale.
Il consiglio di gestione è tenuto a scegliere tra i suoi membri un presidente che ha poteri in merito alla convocazione di tale organo con fissazione del relativo ordine del giorno,alla direzione e coordinamento dei lavori collegiali,alla proclamazione dei risultati e alla relativa apertura e chiusura della seduta.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio di gestione è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.
Le deliberazioni del consiglio di gestione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.
Il voto non può essere dato per rappresentanza
Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal consiglio di sorveglianza e dai consiglieri assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione;possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti.
In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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