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Le azioni proprie delle s.p.a.


Una s.p.a. può detenere azioni proprie ossia può detenere partecipazioni al proprio capitale.
Naturalmente questa circostanza presenta rischi e inconvenienti tali da giustificare l'imposizione di una serie di limiti e di cautele sostanziali e procedimentali.
Qualora l'acquisto avvenga in violazione di limiti sostanziali imposti dalla legge la sanzione opera su un piano diverso da quello dell'invalidità del contratto di compravendita delle azioni.
Nelle srl qualsiasi operazione sulle proprie quote è preclusa in ogni caso,la ragione di ciò è ravvisata nella circostanza che le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
Le azioni a differenza delle quote sono caratterizzate da oggettivazione e spersonalizzazione della partecipazione e del correlativo rapporto sociale.
La disciplina delle azioni proprie può essere suddivisa facendo ricorso ai seguenti criteri ordinatori:
-sotto il profilo oggettivo avendo riguardo alla natura dell'operazione di acquisizione si distingue la sottoscrizione,l'acquisto e il compimento di altre operazioni su azioni proprie.
-sotto il profilo soggettivo avendo riguardo alla società emittente le azioni oggetto dell'acquisizione si distingue l'acquisizione di azioni proprie e l'acquisizione di azioni proprie o di quote di società controllante da parte della società controllata.
Inizialmente il legislatore vietava la sottoscrizione di azioni proprie da parte della società emittente vietando così anche la sottoscrizione di azioni da parte della società controllata su azioni o quote emesse dalla controllante.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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