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Art. 2343, i conferimenti in natura


L'art 2343 prevede un'articolata disciplina volta ad assicurare una valutazione per quanto possibile esatta ed obiettiva dei conferimenti in natura.
La sopravvalutazione di tali apporti potrebbe condurre all'emissione di azioni non interamente coperte e alla creazione di un capitale parzialmente fittizio.
La valutazione di tali apporti è affidata ad un esperto nominato dal tribunale dove ha sede la società.
Compito dell'esperto è quello di redarre una relazione giurata della stima contenente:
-la descrizione dei beni o dei crediti conferiti.
-l'attestazione che il loro valore sia almeno pari a quello a essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale.
-criteri di valutazione seguiti.
In nessun caso il valore dei conferimenti potrà risultare complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.
La norma in esame non fornisce indicazioni circa i criteri di valutazione che l'esperto debba utilizzare nella stima dei conferimenti in natura ma la stima del perito deve rappresentare più oggettivamente possibile il valore di mercato dei beni oggetto della sua perizia.
La stima effettuata dall'esperto è soggetta in ogni caso a verifica e laddove sussistono dei determinati motivi anche ad una revisione da parte di amministratori nel termine di 180 giorni dalla data di costituzione della società.
Gli amministratori sono chiamati ad intervenire se la minusvalenza fra il valore effettivo dei beni o dei crediti conferiti e quello attribuito nella perizia superi il 20% del totale.
In tal caso il divario tra capitale e patrimonio deve essere necessariamente colmato attraverso l'annullamento da parte di società delle azioni che risultino scoperte e la riduzione del capitale in maniera corrispondente o mediante il versamento della differenza in denaro da parte del socio che ha effettuato il conferimento.
Se il socio non intenda farlo né intende restare nella società con una partecipazione decurtata allora potrà recedere dalla società o altrimenti chiedere agli altri soci,ove lo statuto lo preveda,di ripartire le azioni secondo un criterio non proporzionale che gli consenta di mantenere inalterata la sua posizione all'interno della compagine sociale.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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