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Nozione di gruppo d’imprese


Al fine di distinguere il Gruppo d’imprese dalle altre tipologie di aggregazioni aziendali, è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:

1) Unicità del soggetto economico (società c.d. Capogruppo).
2) Pluralità di soggetti giuridici (ciascuna impresa appartenente al gruppo è dotata di una propria autonomia giuridico-patrimoniale).
3) Esistenza di un collegamento partecipativo di controllo (di diritto ovvero di fatto, diretto piuttosto che indiretto) tra la capogruppo e le altre imprese.
4) Esercizio effettivo del potere di controllo da parte della capogruppo (concetto di unità economica della gestione).

Gli elementi di cui ai precedenti punti 1) 2) 3) si limitano ad individuare un’aggregazione aziendale formale su base patrimoniale, ma non sono sufficienti per qualificare un Gruppo da un punto di vista sostanziale aggregato d’aziende che in modo complementare ed interattivo costituiscono un’unità economica al pari della singola impresa.
Non è quindi sufficiente l’esistenza di una posizione di controllo potenziale perché si abbia un Gruppo in senso stretto, ma è altresì necessario l’esercizio effettivo di una direzione unitaria sugli elementi del complesso aziendale da parte della capogruppo (normalmente, attraverso la nomina nei consigli di amministrazione delle società controllate di persone di fiducia del soggetto economico).
Per qualificare un gruppo d’imprese e distinguerlo da altre forme associative, è necessario che oltre agli elementi formali ed esteriori (punti 1,2,3) sussista anche il presupposto della effettiva direzione unitaria delle imprese aggregate, carattere dell’unità economica:

- Unità nella molteplicità: il gruppo è costituito da un insieme di soggetti aziendali tra loro combinati ed organizzati, strumentali alla determinazione di risultati economici comuni.
- Permanenza nella mutabilità: il gruppo è un soggetto differente e distinto dal coacervo di elementi materiali e immateriali che lo costituiscono, e permane nel tempo e nello spazio nonostante il mutare di questi ultimi.

L’Ordinamento giuridico non detta una definizione di Gruppo né lo disciplina in modo organico, ma si limita a tipizzare la nozione di imprese controllate e collegate (art. 2359 C.C.) e ad individuare i soggetti aziendali ricompresi nell’ambito di applicazione del bilancio consolidato (art. 26 D.Lgs. 127/91).
La motivazione di tale “lacuna” va ricercata nell’intento di non limitare gli operatori economici e gli interpreti giurisprudenziali ad una tipizzazione rigida e vincolante di un fenomeno in continuo e rapido mutamento, causato dallo sviluppo di nuove forme organizzative e partecipative.
Pertanto l’area di consolidamento, con ciò intendendo l’insieme delle aziende ricomprese nell’ambito di applicazione del bilancio consolidato, potrebbe non coincidere con l’area del gruppo, quest’ultima appunto definita dai parametri economico-aziendali in precedenza analizzati.

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