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Le direttive comunitarie in materia contrattuale

Le direttive comunitarie in materia contrattuale


Le direttive comunitarie stabiliscono che gli stati membri devono garantire che le decisioni prese dalle autorità aggiudicatrici, possano essere oggetto di un ricorso celere ed efficace e che tali procedure di ricorso siano accessibili a chiunque abbia interesse ad ottenere l'aggiudicazione in questione, o che possa avere un interesse leso, attraverso quella decisione della P.A.
E che a seguito dei ricorsi esperiti sia possibile far annullare la decisione illegittima e/o accordare un risarcimento del danno.
Qui la corte con la sua giurisprudenza e le sue pronunce ha riempito ed esteso la normativa attraverso delle sentenze.
1)Ad esempio, dando il potere ai giudici di disapplicare la norma nazionale che preveda un termine di decadenza per impugnare il bando di gara, di un appalto, quando si può provare che è stata colpa dell'amministrazione aggiudicatrice a rendere difficile l'esercizio del diritto di impugnazione tempestiva da parte dei privati lesi.
2)Ad esempio, stabilendo che le “decisioni prese dalle autorità aggiudiatrici” e ogette di impugnazione si riferiscono a tutte le decisioni riguardanti procedure che sono soggette al diritto comunitario in materia di appalti, comprese le decisioni di esclusione in una fase successiva all'ammissibilità delle offerte.
3)Inoltre afferma che l'amministrazione deve revocare il bando di gara se durante un procedimento di ricorso emergono criteri illegittimi di quel bando.
4)Inoltre ha rafforzato misure di provvedimenti provvisori, perchè in contrasto con la normativa europea, la norma nazionale che imponga come requisito per esplicare un provvedimento provvisorio la pronunzia di un ricorso di merito.
5)prevede l'invio obbligatorio delle informazioni relative all'aggiudicazione a tutti i partecipanti alla gara, creando cosi un periodo di status quo, precedente alla stipulazione del contratto
6)inoltre in conformità al punto 4, è incompatibile al diritto comunitario il diritto nazionale che non preveda nel processo amministrativo in materia la tutela ante causam.
Si va diciamo verso un orientamento che bilancia le tutele e gli annullamenti eventuali, con la possibilità di preservare il contratto, quindi aggiustandolo, o comunque intervenire in un momento dove le illegittimità possono esser ancora corrette.
Una volta rotta la resistenza ad alcuni luoghi comuni grazie alla giurisprudenza europea(luoghi comuni come la mancanza di tutele cautelari nel processo amministrativo), In Francia è stato previsto un rimedio che consente un ricorso al presidente del tribunale competente, per violazione dei principi di concorrenza o pubblicità, prima della conclusione del contratto, che si può richiedere di rinviarla per 20 giorni fino al termine della procedimento di ricorso.


Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO COMPARATO di Antonio Grisolia
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