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Commento di Pietro Paolo Ferraro all’art. 2406: obblighi sostituivi dei sindaci


Con riguardo agli obblighi sostitutivi dei sindaci (comma 1), il collegio deve convocare l’assemblea (formulando l’ordine del giorno) ed eseguire le pubblicazioni previste dalla legge non solo in caso di omissione, ma anche in caso di ingiustificato ritardo.
La sostituzione non è altro che il momento reattivo del controllo sindacale per inosservanza di obblighi posti in via primaria a carico degli amministratori; reazione del controllore rispetto al comportamento indebito del controllato.
Essendo un dovere dei sindaci, è possibile individuare il momento a partire dal quale è configurabile l’obbligo d’intervento suppletivo e, quindi, l’eventuale inadempimento. A tal proposito, il riferimento all’“ingiustificato ritardo” presuppone un controllo continuativo sul cda.
Sempre con riguardo agli obblighi sostitutivi, un aspetto delicato è quello dei termini di adempimento, che rileva sul piano della responsabilità civile e su quello degli illeciti amministrativi (2630, per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi, e 2631, per omessa convocazione dell’assemblea).
Probabilmente l’“ingiustificato ritardo” è stato inserito proprio per le ipotesi in cui non vi sia un termine prestabilito per l’adempimento in via primaria a carico degli amministratori. Nella riforma del diritto penale societario, con riguardo all’illecito amministrativo di omessa convocazione dell’assemblea, il 2631 stabilisce che “ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale effettuare la convocazione questa si considera omessa allorché siano trascorsi 30 giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell’assemblea dei soci”. Si applicherà pertanto questa norma nelle ipotesi di convocazione obbligatoria per cui non sia fissato un termine di adempimento.
Tale norma, comunque, rileva solo sul piano dell’illecito amministrativo, e non della responsabilità civile, che richiede maggiore elasticità; la tempistica deve essere valutata di volta in volta e rapportata alla complessità delle situazioni concrete di fronte alle quali i sindaci vengono a trovarsi (così potrebbe accadere, come anche non potrebbe, di avere responsabilità civile anche prima del termine dei 30 giorni previsto per l’illecito amministrativo).
Con riferimento all’obbligo sostitutivo di eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge (2630), per l’illecito amministrativo il termine per i sindaci inizia a decorrere dal giorno successivo all’ultimo giorno utile per l’adempimento degli amministratori e ha la stessa durata di quello che grava sul cda. Anche in questo caso, sul piano della responsabilità civile, vanno valutate le circostanze concrete, e in base al criterio della media diligenza può anche esigersi un’iniziativa più pronta di quella, suddetta, richiesta in chiave sanzionatoria.

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