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Commento di Pietro Paolo Ferraro all’art. 2406: differenze tra il Tuf e l’art. 2406


Vanno analizzate le differenze col Tuf.
Nel Tuf non vi è il requisito dell’urgenza. Tuttavia, anche per le quotate la convocazione trova giustificazione solo laddove le irregolarità riscontrate richiedano l’immediata adozione di opportuni provvedimenti (altrimenti il collegio sconfinerebbe in un’attività che non è più controllo gestionale, ma vera e propria gestione). Dunque la disciplina del codice appare più precisa e, anzi, sembra avere una funzione di interpretazione della norma contenuta nel Tuf.
Un’altra diversità sta nel fatto che, per il Tuf, la convocazione può essere effettuata anche da 2 componenti, mentre nel codice solo collegialmente. La ratio del Tuf risiede nella volontà di dare spazio anche alle iniziative dei sindaci di minoranza. La ragione della diversità sta nel fatto che per le quotate, caratterizzate da azionariato diffuso, c’è maggiore esigenza di dotare le minoranze di effettivi ed efficienti strumenti d tutela. Tuttavia, il legislatore avrebbe potuto dotare di pari trattamento anche le non quotate che, comunque, presentano un ampio ricorso al mercato del capitale di rischio (prevedendo, anche per queste, esponenti delle minoranze nel collegio sindacale); si è preferito, invece, dare tutela alle sole minoranze che si identificano negli investitori istituzionali.
Infine, solo nelle quotate il collegio (o soli 2 membri) può convocare anche gli organi amministrativi a composizione collegiale. Anche qui non si trova ragionevole giustificazione, non sembrano esserci specifiche esigenze delle quotate che giustificano tale distinzione.

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