Skip to content

Commento di Pietro Paolo Ferraro all’art. 2404: decadenza sanzionatoria dall’ufficio di organo collegiale


Il comma 2 si aggiunge alle ipotesi di decadenza sanzionatoria, sempre per assenteismo, del 2405 comma 2. Si discute se la decadenza dall’ufficio si verifichi, come sostiene la giurisprudenza, ipso iure (in virtù di una norma di legge), a prescindere da una pronunzia assembleare, che qualora intervenisse avrebbe solo natura di accertamento dichiarativo, oppure, come sostenuto dalla dottrina, necessiti di un preventivo accertamento costitutivo, da parte dell’assemblea, dell’inattività ingiustificata del sindaco.
Nelle bozze di riforma era stato dapprima inserito l’avverbio “automaticamente”, poi eliminato; ciò confermerebbe la linea della dottrina, ma resta tuttavia valida la tesi giurisprudenziale, che intende semplicemente rimarcare che è sottratta alla competenza assembleare l’estinzione del rapporto sindacale.
Non vi è dubbio che la decadenza non si verifichi al momento in cui viene valutata la sua ricorrenza, ma a quello in cui risalga il comportamento oggetto di valutazione. Una volta rilevata (la dichiarazione di decadenza, che presuppone una verifica della mancanza di giustificazione, è obbligatoria per tutti gli organi sociali), decorrono gli effetti dell’estinzione del rapporto, a cominciare dal meccanismo di sostituzione del 2401.
Art. 2405. Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e […] alle riunioni del comitato esecutivo.
I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d'amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall'ufficio.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.