Commento di Pietro Paolo Ferraro all’art. 2404: delibere e verbale del collegio sindacale
Il vecchio testo non specificava se la maggioranza assoluta per le deliberazioni dovesse essere relativa ai presenti o al numero totale dei sindaci; l’interpretazione propendeva verso la seconda soluzione, diversamente da quanto disposto dalla riforma.
La previsione, inoltre, di un quorum costitutivo rappresentato dalla maggioranza dei sindaci è garanzia di delibere prese quantomeno con un numero sufficiente di partecipanti. Non si dice nulla sul caso del numero pari di sindaci (2 o 4) in cui non si formi alcuna maggioranza e non si possano prendere decisioni. È opportuno che lo statuto preveda soluzioni idonee a superare l’empasse.
Il verbale dev’essere redatto contestualmente o subito dopo la riunione. La mera trascrizione del verbale nell’apposito libro può anche avvenire successivamente.
La locuzione “verbale” del comma 3 sostituisce “processo verbale”, ma è una modifica solo formale, di adeguamento alla terminologia utilizzata negli altri articoli in materia societaria.
“Comma 1”, invece, corregge l’errore del vecchio testo, che non menzionava il comma.
Il verbale dev’essere analitico, in quanto sì atto interno, ma anche mezzo di prova dell’attività svolta, con una certa rilevanza per l’accertamento della responsabilità dei sindaci.
Il comma 4 sancisce che il sindaco dissenziente può far verbalizzare il proprio dissenso e i relativi motivi; si discute se questo costituisca anche un onere per l’esonero da responsabilità. Sembra di sì, come avviene per gli amministratori, anche se manca il richiamo al 2392 da parte del 2407. Oltretutto i Principi di comportamento del collegio sindacale (emanati dai Consigli Nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri) raccomandano di sottoscrivere il verbale esprimendo il proprio assenso o dissenso in ordine a rilievi formulati da altri. Il dissenso, inoltre, rileva anche sul piano dell’impugnazione delle deliberazioni del collegio.
Continua a non essere previsto nulla in ordine alla validità delle delibere, lacuna di rilievo in quanto queste incidono sul corretto funzionamento dell’organizzazione societaria.
Secondo un orientamento della dottrina andrebbe applicata in via analogica la disciplina dell’invalidità delle delibere assembleari, con la differenza che la legittimazione andrebbe attribuita ai sindaci assenti o dissenzienti, e non ai soci; si dubita, invece, per gli amministratori. Un altro orientamento prevede l’applicazione analogica della disciplina prevista per le delibere del cda; quest’ultima soluzione sembra da preferire, in quanto coerente con la ibridazione dei 2 organi prevista nei modelli monistico e dualistico.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Moreno Marcucci
[Visita la sua tesi: "L'Internal Auditing nella Letteratura Internazionale"]
- Università: Università degli Studi Roma Tre
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto Commerciale (Corso Avanzato)
- Titolo del libro: Amministrazione, Controllo e Bilancio nella Riforma delle S.p.A. – Artt. 2380 – 2435 bis c.c.
- Autore del libro: a cura di Michele Sandulli, V. Santoro
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