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Commento di Virna Colantuoni all’art. 2403: L’attività di ispezione e controllo del collegio sindacale


L’attività di ispezione e controllo ha natura conoscitiva, volta all’acquisizione di ogni elemento utile a chiarire determinati aspetti gestionali, ed è rappresentata sia da attività ispettive, modalità particolari di accertamento, che da attività di controllo, di contenuto volutamente generico per comprendere ogni tipo di verifica necessaria, specifica di volta in volta in base all’oggetto dell’indagine da condurre (il legislatore rimette ai sindaci il modus operandi allo scopo di agevolarne i compiti di vigilanza). Non servono deliberazioni preventive, e ciò rende possibile effettuare i controlli di volta in volta più opportuni ed essere tempestivi nelle iniziative comminatorie più appropriate (e ciò è consentito anche dall’art. 2391, obblighi informativi degli amministratori verso il collegio sindacale, e ciò gli permette di essere tempestivo, oltre ad avere informazioni specifiche e rilevanti su cui individuare le aree critiche che necessitano di misure di intervento mirate. Esempi: 2403 comma 2, 2409-septies, 2403-bis comma 2).
Il potere dei sindaci, più che come tale, appare come un potere-dovere, che diviene obbligatorio ogni qualvolta si renda necessario ai fini del controllo.
Circa l’oggetto dell’attività di accertamento il nuovo testo, così come il vecchio, non dice nulla, ma si intende tutti gli atti riconducibili alla società, sia imputabili agli amministratori che a singole unità organizzative.
I poteri di ispezione e controllo sono affidati anche singolarmente ai sindaci, che possono utilizzarli in qualunque momento (in tale ipotesi il sindaco si muove non in quanto parte del collegio, ma officio proprio); la ratio sta nell’esigenza di efficienza e opportunità, poiché le ispezioni sono spesso lunghe e minuziose, e richiedere sempre la presenza del collegio sarebbe stato eccessivo. Il singolo sindaco sarà comunque tenuto a riferire sull’attività svolta e sulle relative risultanze all’intero collegio, dandone evidenza nel libro delle adunanze e delle deliberazioni (richiamato dal comma 3 del 2401-bis).
Alcune verifiche potranno comunque essere decise dal collegio e delegate ad uno o più sindaci, che riferiranno poi al collegio per la valutazione e l’adozione di misure repressive.

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