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Commento di Michele Sandulli all’art. 2380 bis: i compiti dell’amministratore


La norma conferma testualmente alcune previsioni contenute nel sostituito art. 2380, cioè: la possibilità che l’amministrazione possa essere affidata anche a non soci; la possibilità che sia affidata ad un amministratore unico o a più amministratori, i quali, in tal caso, costituiscono il cda; il potere dell’assemblea di determinare, al momento della nomina, il numero degli amministratori, se lo statuto (prima “atto costitutivo”; ma è solo una precisazione, in quanto per l’art. 2328 lo statuto, anche se atto separato, è parte integrante dell’atto costitutivo) ne indica solo un massimo e minimo; il potere del cda di nominare il proprio presidente tra i suoi componenti (prima “membri”), qualora non sia di competenza dell’assemblea.
Non sembrano esservi modifiche, se non minime varianti formali, alle disposizioni richiamate.
Il comma 5 si applica anche al consiglio di gestione (dualistico), per via del richiamo del 2409-undecies, mentre l’intero articolo si applica, in quanto compatibile, al cda del monistico, per il richiamo del 2400-noviesdecies.
La normativa previgente non dava alcun cenno al contenuto del rapporto di amministrazione (solo fattispecie generiche sulla responsabilità degli amministratori); ora il comma 1 descrive i compiti degli amministratori e rende l’attività gestoria un dovere previsto dalla legge (prima un dovere previsto solo da statuto, lacuna del codice del 1942), che si aggiunge ai loro altri doveri (tenuta delle scritture contabili, convocazione dell’assemblea, ecc.). Concettualmente vanno distinti i compiti di gestione dell’impresa e di amministrazione della società, dove l’adempimento dell’uno non implica l’automatico adempimento dell’altro; inoltre, il criterio per cogliere inadempimenti è diverso: nel primo caso va cercato il nesso di causalità tra un fatto pregiudizievole e un comportamento almeno colposo del soggetto cui il fatto è imputabile, mentre nel secondo caso può aversi inadempimento per omissione (es.: convocazione assemblea), per violazione di divieti (divieto di disporre di azioni proprie della società), per false o inesatte rappresentazioni della realtà (bilancio, ecc.), per mancato rispetto di norme di amministrazione della società, in ragione dell’esercizio dell’attività d’impresa (es.: continuazione dell’attività ordinaria anche in presenza di una causa di scioglimento). La legge (2381) definisce materie e limiti entro i quali gli amministratori, per previsioni statutarie, possono delegare l’esercizio delle funzioni proprie della carica.

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