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Commento di Claudio Cera all’art. 2397: composizione del collegio d’amministrazione


Il primo comma, rimasto invariato, non risolve i dubbi interpretativi già presenti col vecchio testo. Pare che la norma abbia carattere imperativo ed escluda che in statuto possa essere previsto un numero differente da 3 o 5 (minore di 3 o maggiore di 5). Sembra essere esclusa la possibilità del numero pari (anche il 4), anche se così non è per le società quotate. Inoltre, sempre per le quotate, 3 costituisce il numero minimo, e possono liberamente stabilirne il maggiore numero nell’atto costitutivo, così come 2 è il numero minimo per i supplenti; ciò per l’esigenza di permettere di nominare un numero di sindaci adeguato rispetto all’effettiva operatività e dimensione dell’impresa societaria.
Non si comprende il motivo per cui il legislatore non abbia permesso tale flessibilità anche alle non quotate (tra l’altro iniziativa avviata in sede di riforma, ma senza seguito).
Il secondo comma non specifica la facoltà di inserire in statuto ulteriori requisiti per i sindaci (onorabilità, professionalità e indipendenza, come indicato nella legge delega), ma si ritiene che tale facoltà non possa essere esclusa.
Il testo previgente prevedeva che tutti i membri del collegio venissero scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, ma l’innovazione è in piena simmetria con la nuova disciplina societaria, per cui il collegio sindacale ha un ruolo di controllo della gestione e dell’amministrazione e non dei dati contabili.
L’unica eccezione è appunto quella prevista dall’art. 2409-bis, che stabilisce, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, la possibilità di prevedere in statuto che il controllo contabile sia esercitato dal collegio sindacale; in questo caso tutti i membri devono essere revisori.
Il vecchio testo non specificava esattamente quali fossero gli albi professionali da cui trarre i sindaci; dottrina e giurisprudenza avevano indicato solo l’albo dei dottori commercialisti e l’albo dei ragionieri. Ora, soprattutto con la nuova disciplina, che prevede funzioni diverse dal controllo contabile, si ritiene che si possa includere l’albo degli avvocati, dei notai, dei consulenti del lavoro ed ogni altro albo inerente professioni con specifica competenza giuridico-aziendale; i sindaci devono possedere requisiti di professionalità di tipo giuridico-aziendale (disciplina delle società quotate).
Un altro dubbio che sorgeva col vecchio testo riguarda la necessità della mera iscrizione nell’albo professionale oppure un’esperienza già collaudata in materia. Si riteneva da non meno di 3 anni nell’albo dei dottori commercialisti e non meno di 5 in quello dei ragionieri. Il nuovo testo si limita ad indicare che gli albi dovranno essere individuati con decreto del Ministro della Giustizia, senza alcun riferimento temporale, dunque si dovrà aderire ad una interpretazione più liberale (cioè basta l’iscrizione).
Invece, per i sindaci che devono essere iscritti nell’albo dei revisori, per le quotate vi è la necessità di iscrizione da almeno 3 anni, ma tale disciplina non si ritiene applicabile in via analogica alle non quotate (per cui basta la mera iscrizione; anche se, per l’iscrizione all’albo, occorre aver svolto un tirocinio di 3 anni).
Nulla si dice circa la possibilità di nominare come sindaco una società (di persone o di capitali) di revisione; i problemi sono di due ordini: l’applicabilità di alcune norme a soggetti diversi dalle persone fisiche, e il requisito, per iscrivere nel registro dei revisori contabili società di revisione, dell’indicazione nell’oggetto sociale dell’esercizio esclusivo della revisione o della riorganizzazione contabile delle imprese (il primo limite appare superabile attraverso una verifica dettagliata delle singole norme per stabilirne la compatibilità con soggetti persone giuridiche, il secondo no, in quanto tali società svolgono sempre meno le funzioni suddette e sempre più quelle di controllo amministrativo e gestionale, incompatibili con l’iscrizione all’albo dei revisori).

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