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Commento di Gustavo Minervini all’articolo 223-septies att. trans


La previsione dei 3 modelli di amministrazione costituisce attuazione della legge delega 366/2001. I modelli attingono dall’ordinamento tedesco (dualistico) e anglosassone (monistico).
Ci si può domandare se alla variazione del sistema di amministrazione si possa applicare la “facilità deliberativa” (art. 223-bis, per cui l’assemblea straordinaria delibera a maggioranza semplice, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti); ciò probabilmente costituirebbe una forzatura.
Si è scelto di adottare come testo-base il complesso di regole per il modello tradizionale. Per gli altri 2 è prevista una disciplina specifica, con rinvii al testo-base. Difficoltà interpretative: la disposizione del codice sancisce l’applicabilità (comma 3) delle regole relative agli amministratori agli organi complessivamente considerati, mentre la norma transitoria considera i singoli componenti; ancora, la limitazione del codice prevede l’applicabilità “salvo che sia diversamente stabilito”, mentre la norma transitoria dispone “in quanto compatibili”. Inoltre, oltre ai rinvii generali illustrati, vi sono rinvii puntuali, con la sola limitazione “in quanto compatibili”, che costringono l’interprete alla valutazione norma per norma della compatibilità: per l’articolo 2409 si applicano al consiglio di gestione numerose norme relative agli amministratori, al consiglio di sorveglianza varie norme sul collegio sindacale e sul controllo contabile, al comitato per il controllo sulla gestione norme sul collegio sindacale.
Altro rinvio generale: comma 2 dell’art. 223-septies, ma dà un contributo all’individuazione del concetto di compatibilità (compatibilità con la specificità degli organi). Tale disposizione ha lo scopo di consentire l’utilizzo dei sistemi di governance dualistico e monistico anche nelle società emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati (su richiesta esplicita della Consob di una norma-tampone in attesa del coordinamento tra diritto comune (delle spa) e diritto speciale (delle quotate); questo per evitare arbitraggi normativi tra i modelli); è richiesto anche dalla Relazione (Nel capoverso si è precisato … ). Il Tuf prevede, per le spa quotate in borsa, una disciplina speciale e rigorosa per il collegio sindacale (artt. 168 ss.); tale disciplina, per la norma sopra richiamata, si estende al consiglio di sorveglianza del dualistico e al comitato per il controllo sulla gestione del monistico (compatibilmente con la specificità di questi organi). L’art. 2409 octiesdecies comma 6 (Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano altresì, in quanto compatibili, gli articoli 2404, primo, terzo e quarto comma, 2405, primo comma, e 2408), in relazione al limite della compatibilità con la specificità degli organi, pone difficoltà interpretative che non possono essere lasciate all’interprete; il Governo dovrà emanare disposizioni correttive e integrative (potere attribuitogli dalla legge delega), dal momento che alle spa quotate si richiede trasparenza, ma queste hanno il diritto di esigerla dal legislatore.
Qualcuno sostiene che i nuovi modelli siano appiattiti su quello tradizionale, con nucleo normativo esiguo e rinvii al sistema tradizionale; tuttavia la molteplicità delle fonti normative e l’opinabilità della compatibilità rendono elastica la disciplina, tutta affidata alla fantasia dell’interprete.

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