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Art. 2409 octies. Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza


Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.

Articolo 223-septies att. trans
Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monistico.
Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.

Relazione § 16.

La norma adegua le disposizioni codicistiche previgenti alle nuove figure di organi sociali introdotte dal decreto. Nel capoverso si è precisato che il regime previsto si applica anche in tutti quei casi in cui le leggi speciali demandano ad organismi pubblici (ad. esempio la CONSOB) il controllo sulle società.

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