Art. 2409 septies. Scambio di informazioni e commento di Giustino Di Cecco
Il collegio sindacale e i soggetti incaricati del controllo contabile si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.
Commento di Giustino Di Cecco:
La norma riproduce l’art. 150 comma 2 del Tuf: “il collegio sindacale e la società di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti”. La norma del codice aggiunge “tempestivamente” e non fa riferimento ai “dati”, ma non sembrano differenze rilevanti, dato che “informazioni rilevanti” contiene anche i “dati” e “tempestivamente” è re ipsa (in se stesso, sottinteso).
La relazione precisa che l’obbligo di scambio informativo esiste e si estende anche agli organi che amministrano la società, ma occorre fare una precisazione: non sembra esserci alcun obbligo informativo diretto degli amministratori verso il revisore esterno (vedi art. 2381 comma 5 e art 2391 sulla disclosure delle operazioni in cui esiste interesse per conto proprio o di terzi). Così l’unico tipo di informazione obbligatoria verso il revisore esterno è quella che viene richiesta da questi nell’esercizio del suo potere di chiedere agli amministratori “documenti e notizie utili al controllo” (2409-ter, ultimo comma; meno ampio dell’analogo potere del collegio sindacale previsto dal 2409-bis).
Il revisore sembra dunque in una posizione subordinata rispetto al collegio che ha, in più, diritto-dovere di partecipare alle riunioni del cda, è esclusivo titolare del diritto di informazione periodica da parte degli organi delegati e ha il diritto di richiedere informazioni direttamente agli organi di controllo delle controllate. Tale asimmetria informativa finisce per sbilanciare il flusso (l’obbligo) informativo del collegio verso il revisore rispetto al contrario; è infatti il collegio che dispone delle informazioni sull’andamento degli affari della società (e delle controllate) e filtra le informazioni rilevanti ai fini del controllo contabile (e qui si apre il tema della distribuzione di responsabilità per mancata esposizione in bilancio di passività potenziali o rischi aziendali conosciuti dal collegio ma non trasmessi, da questo, al revisore).
Va comunque ricordato anche l’obbligo di tempestiva informazione del collegio da parte del revisore circa irregolarità riscontrate su contabilità e bilancio, per consentire al collegio sindacale di valutare il da farsi e attivare il potere di denunzia al tribunale ex art. 2409.
Non v’è dubbio che uno degli oggetti dell’informazione obbligatoria prevista a carico del collegio sindacale a favore del revisore sia la valutazione periodica della congruità ed affidabilità del sistema amministrativo e contabile della società e che, viceversa, il revisore sia tenuto a segnalare al collegio ogni eventuale anomalia del funzionamento delle procedure di rilevazione interna dei fatti aziendali che dovesse emergere dai propri riscontri e dalle proprie verifiche.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Moreno Marcucci
[Visita la sua tesi: "L'Internal Auditing nella Letteratura Internazionale"]
- Università: Università degli Studi Roma Tre
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto Commerciale (Corso Avanzato)
- Titolo del libro: Amministrazione, Controllo e Bilancio nella Riforma delle S.p.A. – Artt. 2380 – 2435 bis c.c.
- Autore del libro: a cura di Michele Sandulli, V. Santoro
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