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Commento di Giustino Di Cecco all’art. 2409 sexies: responsabilità solidale


Quanto alla responsabilità solidale, con la società di revisione, dei “soggetti che hanno effettuato il controllo contabile”, riferendosi genericamente a tutti coloro che, di fatto, hanno svolto il controllo contabile, va segnalato che il Tuf prevede espressamente solo i “responsabili della revisione e i dipendenti che hanno effettuato l’attività di revisione contabile”.
Si esclude che la norma possa legittimare l’insussistenza della responsabilità di colui che sottoscrive la relazione con il giudizio finale (a prima vista escluso da “i soggetti che hanno effettuato il controllo contabile”), dato che si tratta dei vertici aziendali delle società di revisione, che sono comunque responsabili dell’operato dei propri subalterni.
L’ultimo comma sembra apparentemente un generale termine di prescrizione quinquennale dell’azione di responsabilità dei revisori decorrente dalla data di scadenza dell’incarico.
La norma va necessariamente coordinata col disposto del 2393 comma 3 (azione sociale di responsabilità), 2395 comma 2 (azione individuale del socio e del terzo) (“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”) e 2941 comma 1 n. 5 (“la prescrizione rimane sospesa (…) tra le persone giuridiche e i loro amministratori, finché sono in carica, per le azioni di responsabilità contro di essi”). Il dubbio interpretativo rimane, può solo dirsi che occorre una correzione legislativa, e che si deve tener conto di quanto affermatosi in dottrina e giurisprudenza circa la prescrizione dell’azione dei creditori sociali.

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