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Commento di Roberto Marciano all’art. 2409 ter: diritto di procedere ad ispezioni del revisore


Il diritto di procedere ad ispezioni, considerato il solo mezzo istruttorio del revisore contabile, dà vita ad ampi dibattiti in dottrina.
il 2403-bis prevede che i sindaci possono, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. Il 155 del Tuf prevede analogo potere per le società di revisione (nello specifico, parla di potere di “accertare, ispezionare e controllare”). Va compreso se l’unico mezzo istruttorio previsto per il revisore sia riconducibile ad una reale volontà del legislatore di delimitarne gli strumenti, oppure all’esigenza di un affinamento tecnico della norma, tesa ad indicare tra i mezzi di conoscenza diretta quelli più aderenti alla funzione del controllo contabile. Si dovrebbe optare per la seconda interpretazione, e ciò trova giustificazione nel fatto che tale potere è sancito anche nel Tuf.
Va inteso che il termine “controllo” integra ogni tipo di verifica necessaria all’esattezza delle scritture contabili e all’adeguatezza del sistema di revisione e dei controlli interni; possono essere esercitati sia presso la sede sociale che presso terzi. Tuttavia ciò non sarebbe coerente con la funzione del revisore, poiché la valutazione dell’adeguatezza dell’assetto (…) costituisce competenza propria del collegio sindacale, e anche perché il revisore, nell’esercizio della sua attività, non può far affidamento su nessun specifico dovere di collaborazione posto dalla legge a carico del terzo.
Sarebbero invece coerenti con la funzione del revisore, e quindi esperibili, gli accertamenti. La legge non lo dice, ma deve ritenersi che anche queste attività non possono essere svolte in via arbitraria, ma solo quelle utili al controllo. Gli accertamenti sono indagini rivolte alla conoscenza di determinati fatti, o attività di riscontro extra contabile dell’esistenza di determinati beni sociali, quale l’inventario delle rimanenze alla chiusura dell’esercizio. L’accertamento, anche se non espressamente indicato dal 2409-ter comma 3, è considerato uno strumento utilizzabile dal revisore (confermato dal comma 1 lettera b), “accertamenti eseguiti”).
A tal proposito le ispezioni sono considerate, da alcuni, come una particolare modalità di accertamento su determinati cespiti o valori presenti presso la sede sociale o gli stabilimenti o gli uffici della società, tramite raccolta di dati e notizie da effettuarsi nei luoghi dove viene svolta l’attività della società.
In conclusione, il revisore può svolgere tutti gli atti di ispezione e accertamento che ritiene utili al controllo, tendenti alla verifica o al riscontro extra contabile dell’esistenza di determinati valori e/o beni.

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