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Commento di Michele Sandulli all’art. 2380 bis: L’atto costitutivo dell’azienda


Per l’art. 2328 comma 2 n. 3 l’atto costitutivo deve indicare l’attività che costituisce l’oggetto sociale; gli amministratori devono compiere le azioni che concretizzino l’attività che costituisce oggetto sociale e quelle necessarie per la sua attuazione. Cioè gli amministratori non possono compiere operazioni che non siano necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale, e al tempo stesso, quando ciò torni utile alla società, devono compiere tutte le operazioni necessarie a tali fini; in altri termini, si ammette la legittimità del potere gestorio non solo per le operazioni rientranti nell’attività compresa nell’oggetto sociale, ma anche per quelle certamente estranee ad esso, ma che siano “necessarie” per la sua attuazione. La necessari età va intesa come strumentalità assoluta indispensabile, e non come mera opzione funzionale oggetto di una scelta di mera opportunità (per evitare che, a causa dell’arbitraria necessari età, gli amministratori possano di fatto ignorare il limite dell’oggetto sociale).
Nei rapporti interni, il compimento di operazioni non necessarie può essere sanzionato tra società e amministratori (sul piano risarcitorio o giusta causa di revoca). Nei rapporti esterni, la distinzione tra operazioni necessarie e non necessarie non ha rilevanza, la società è comunque impegnata e sono tutte operazioni considerate necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

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