Il modello dualistico e il consiglio di sorveglianza
Il modello dualistico e il consiglio di sorveglianza
Nel modello dualistico l’assemblea nomina il consiglio di sorveglianza(deputato a controllo e vigilanza) e questo a sua volta nomina il consiglio di gestione(deputato all’amministrazione). L’assemblea ordinaria ha competenze circoscritte(2364 bis cc): nomina e revoca consiglieri di sorveglianza, determinazione dei compensi dei consiglieri di sorveglianza, delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza, delibera sulla distribuzione degli utili e nomina del revisore. La proprietà non nomina gli amministratori e non approva il bilancio, ma elegge il consiglio di sorveglianza con cui partecipa alla funzione di indirizzo. L’assemblea mantiene la funzione di indirizzo strategico. La funzione di gestione dell’impresa spetta in elusiva al consiglio di gestione(2409 novies comma 1 cc)che può delegare alcuni compiti a uno o più dei suoi componenti(come avviene per il cda). Non sono previste deleghe a un organo collegiale(come un comitato esecutivo). Al consiglio di gestione sono applicabili le disposizioni del cda nel sistema tradizionale, in tema di validità delle riunioni, deliberazioni, diligenza professionale. Lo statuto deve definire il numero non inferiore a 2(anche non soci) dei componenti del consiglio di gestione. Per le società quotate, nel caso in cui il consiglio di gestione sia composta da più di 4 membri, deve includere almeno un consigliere indipendente(147 quater TUF). I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti con regolamento adottato dal ministro di grazia e giustizia di concerto col ministro dell’economia(147 quienquies). Non è prescritta la presenza di alcun rappresentante delle minoranze all’interno del consiglio di gestione. Competono a consiglio di sorveglianza nomina, sostituzione, eventuale revoca dei consiglieri di gestione anche senza giusta causa, salvo in quest’ultimo caso il risarcimento degli eventuali dannni(2409 novies comma 5) e determinazione del loro compenso. Come nel modello tradizionale restano in carica per un periodo non superiore a 3 esercizi e rieleggibili allo scadere del termine, ma la rieleggibilità può esporre i gestori al rischio di dipendenza da consiglio di sorveglianza, che li ha nominati e potrebbe confermarli. Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più compnenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione(2409 novies ultimo comma).
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Dettagli appunto:
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Autore:
Fabio Porfidia
[Visita la sua tesi: "Una spiegazione storico-economica della crisi attuale"]
- Università: Università degli Studi di Roma La Sapienza
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto del mercato finanziario e degli strumenti derivati
- Docente: F. Amorosino
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