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Definizione di collegio sindacale

Definizione di collegio sindacale


 Per le imprese quotate che han scelto il modello tradizionale, la funzione di controllo è svolta da collegio sindacale(che effettua il controllo di legalità) e società di revisione(che si occupa del controllo contabile) iscritta nel registro dei revisori contabili e soggetta a disciplina, vigilanza della CONSOB(articolo 2409 bis comma 2). Il cda deve assicurarsi dell’adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell’impresa, e a tal fine il codice di autodisciplina prevede la costituzione in seno al cda del comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti; da soli indipendenti se l’emittente è controllato da un altro emittente.
Il codice prevede requisiti di professionalità e indipendenza per il componenti del collegio sindacale. I sindaci ai sensi dell’articolo 2407, devono adempiere ai loro doveri con professionalità e diligenza, sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o omissioni di questi riconducibili a un mancato controllo. I sindaci possono essere oggetto di azione di responsabilità entro 5 anni dalla cessazione della carica. L’articolo 2403 cc attribuisce al collegio sindacale il compito di vigilare su: osservanza della legge e dello statuto; rispetto dei principi di corretta amministrazione; adeguatezza e corretto funzionamento dell’assetto amministrativo, organizzativo e contabile adottato dalla società. Per le società quotate oltre a queste funzioni, l’articolo 149 comma 1 TUF prevede che esso debba vigilare sull’adeguatezza del sistema di controllo interno, affidabilità del sistema amministrativo-contabile nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dai codici cui la società ha aderito. Il collegio sindacale vigila inoltre sull’osservanza delle regole adottate in tema di operazioni con parti correlate e ne riferisce nella relazione all’assemblea(2391 bis cc).

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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