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L'offerta al pubblico di prodotti finanziari

L'offerta al pubblico di prodotti finanziari

Articolo 1 comma 1 lettera t TUF: ogni comunicazione rivolta a persone in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo che presenti sufficienti info su condizioni di offerta e dei prodotti finanziari offerti in modo da mettere un investitore in grado di decidere se acquistare o sottoscrivere tali prodotti. La definizione deve essere scomposta nei suo elementi costitutivi:
1) natura dell’attività svolta(ogni comunicazione);
2) la forma in cui questa può esplicarsi(in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo);
3) il suo contenuto(sufficienti info sulle condizioni di offerta in modo da consentire a un investitore di decidere);
4) individuazione dei soggetti cui è rivolta(al pubblico);
5) la finalità(vendita e sottoscrizione di prodotti finanziari).
L’offerta al pubblico è una proposta negoziale volta a determinare la conclusione di un contratto da parte di coloro ai quali la proposta è indirizzata(gli oblati). Nella disciplina manca una definizione dell’offerta di pubblico e non risulta semplice stabilire quando un’offerta cessa di essere privata e diventa pubblica: dagli orientamenti CONSOB sono considerate rivolte al pubblico, le offerte rivolte a un numero indeterminato di soggetti, oppure quando è diretta a persone individuabili in virtù di uno specifico gruppo di appartenenza. L’oggetto dell’attività di offerta al pubblico è costituito da prodotti finanziari, ovvero gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; la nozione di prodotto finanziario è più ampia di quello di strumenti finanziari: rientrano nella nozione solo le fattispecie che si sostanziano nella raccolta del risparmio e non anche gli strumenti di erogazione dello stesso(ricadono in altre discipline come il TUB). L’investimento è prevalentemente finanziario quando è caratterizzato dall’impiego di capitali, aspettativa di rendimento e un rischio dell’attività direttamente correlato all’impiego del capitale. Nel TUF l’unico elemento che caratterizza i prodotti finanziari è la redditività finanziaria, cioè la loro idoneità a remunerare l’investitore.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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