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Art. 2.13 del regolamento di borsa

Art. 2.13 del regolamento di borsa

Articolo 2.13 del regolamento di Borsa stabilisce i requisiti minimi di emittente e strumenti finanziari per poter essere ammessi a quotazione: devono essere regolarmente costituiti i loro statuti conformi a leggi e regolamenti. Requisiti formali degli emittenti:
1) capacità di generare ricavi in situazione di autonomia gestionale: requisito della redditività che non si fonda solo sulle evidenze di bilancio, ma l’emittente al momento della presentazione della domanda di ammissione, allega un budget economico-finanziario-patrimoniale consolidato dell’esercizio in corsoe piani economico- finanziario- patrimoniale consolidati per i due esercizi seguenti, con specificazione delle previsioni di sviluppo del fatturato e dei margini per area di business, delle previsioni di crescita per mercato geografico;
2) pubblicazione degli ultimi tre bilanci d’esercizio;
3) revisione contabile dell’ultimo bilancio, l’ammissione alla quotazione non può essere disposta se la società di revisione ha espresso un giudizio negativo o si è dichiarata impossibilitata all’esprimerlo;
4) condizioni di compatibilità con normative italiane disciplinanti i mercati regolamentati per la quotazione di emittenti di diritto straniero.
Per essere ammesse a quotazione sul segmento STAR le aziende devono presentare requisiti aggiuntivi: capitalizzazione, consistente diffusione delle azioni presso investitori professionali e retail, corporate governance e organizzazione, amministrazione e contabilità.
Gli strumenti finanziari di cui si chiede l’ammissione a quotazione devono essere:
a) emessi nel rispetto di leggi e regolamenti e ad essi conformi;
b) idonei a essere oggetto di liquidazione di cui all’articolo 69 TUF. Per poter essere oggetto di negoziazione sui mercati le azioni devono avere dei requisiti:
a) capitalizzazione di mercato pari almeno alla soglia minima(40 mln di euro);
b) sufficiente diffusione, cioè quando siano ripartite presso investitori professionali e non professionali per almeno il 25 % del capitale.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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