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L’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari


IL rapido sviluppo dei mercati ha reso inadeguata la disciplina del codice civile che comportando lo scambio materiale del titolo, non eliminava i rischi di furto, perdita o deterioramento. Sono stati elaborati sistemi di dematerializzazione della circolazione imperniati su accentramento dei titoli cartacei presso un unico depositario centrale, che in seguito alle negoziazioni, provvede al trasferimento della proprietà dei titoli mediante opportune registrazioni contabili; al sistema di gestione accentrata si è aggiunta la dematerializzazione dei titoli. Col dlgs 213/1998(Decreto Euro), è sancita la dematerializzazione obbligatoria dei titoli  negoziati sui mercati regolamentati o diffusi tra il pubblico sin dall’emissione, il rapporto istaurato tra proprietario dei titoli e gestore accentrato si configura come un mandato a eseguire attività di carattere amministrativo, giuridico e fiscale. L’attività di gestione accentrata di strumenti finanziari vede la persistenza di due distinti regimi giuridici: accanto agli strumenti finanziari emessi in regime di dematerializzazione obbligatoria sin dall’emissione, in base alle disposizioni del dlgs 213/998, residuano strumentifinanziari(titoli) per i quali la gestione accentrata è facoltativa. L’attività di gestione accentrata è esercitabile da qualsiasi spa che ne faccia il proprio oggetto esclusivo e che abbia ottenuto l’autoriizzazione apposita dalla Commissione, rilasciata d’intesa con BDI, previa verifica di taluni requisiti previsti dalla normativa, in particolare che il sistema di gestione accentrata sia conforme alla normativa secondaria emanata da CONSOB d’intesa con BDI(articolo 80, comma 9 TUF), la Società di gestione accentrata SGA adotta al proprio interno un regolamento di servizi per disciplinare le modalità operative delle sue prestazioni e tariffe applicate(articolo 81 comma 2 TUF). L’authority deve accertare, per rilasciare l’autorizzazione, che la società sia organizzata in modo da garantire la trasparenza del sistema e l’ordinata prestazione del servizio con riguardo alla tutela degli investitori, la verifica investe anche il regolamento. Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, CONSOB e BDI verificano che i presupposti accertati in sede di autorizzazione non vengano meno e nei casi più gravi possono revocare l’autorizzazione(con scioglimento della società per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, articolo 2448 cc).

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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