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Il regolamento dei mercati, art. 30-31


Al fine di garantire un confronto tra i dati, in particolare i prezzi, che i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i soggetti abilitati sono tenuti a rendere pubblici, l’articolo 79 ter TUF ha affidato a CONSOB, sentita BDI, il compito di individuare con un suo regolamento, le misure volte a eliminare gli ostacoli che possano impedire il consolidamento delle info e la relativa pubblicazione, disciplina contenuta negli articoli 30-31 regolamento mercati. I soggetti obbligati devono pubblicare le info pre e post negoziazione mediante:
1) strutture di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione,
2) strutture di un soggetto terzo;
3) dispositivi propri.
Ai fini dell’applicazione del regime di trasparenza pre e post, deve pubblicare annualmente e comunicare al CESR (comitato che raccoglie le autorità di vigilanza europeee del settore finanziario) per ogni azione(articolo 31):
controvalore medio giornaliero per individuare le azioni liquide;
numero medio giornaliero di operazioni;
flottate per verificare la sussistenza di uno dei requisiti caratterizzanti le azioni liquide;
valore medio operazioni per determinare le dimensioni standard di mercato.
Il regime del transaction reporting consente a CONSOB  e a tutte le authorities europee di accedere ai dati riguardanti le negoziazioni per ogni azione in tutti gli stati membri.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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