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Il d.lgs 252/2005

Il d.lgs 252/2005 ha previsto che a istituire i fondi possono essere anche le Regioni. Tra le fonti istitutive vi sono anche le imprese di assicurazione per quanto concerne piani pensionistici individuali ed enti previdenziali privatizzati quali le Casse che gestiscono le forme previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti. Per il personale dipendente delle PA i fondi pensione possono essere istituiti esclusivamente dai contratti collettivi in cui è determinata anche l’entità della contribuzione. Per magistrati ordinari, amministrativi, contabili, avvocati e procuratori di Stato, personale militare, ecc fonti istitutive sono gli ordinamenti oppure in mancanza accordi tra lavoratori promossi dalle associazioni. I fondi pensione possono essere costituiti in forma giuridica di associazione o di fondazione e nell’ambito delle società di capitali attraverso la formazione di un patrimonio di destinazione separato e autonomo. Nell’ultimo caso(riservato a fondi pensione aperti, forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, forme istituite da enti privatizzati), il patrimonio non può essere distratto dal fine previdenziale e non è assoggettabile a esecuzione dai creditori. La forma dell’associazione riconosciuta è obbligatoria per i fondi costituiti nell’ambito di singole categorie. Il riconoscimento della personalità giuridica consegue al rilascio della necessaria autorizzazione all’esercizio dell’attività di fondo pensione da parte della COVIP, (autorità di vigilanza sui fondi pensione). A prescindere dalla forma giuridica le forme pensionistiche complementari devono dotarsi di un responsabile del fondo in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, che deve verificare che la gestione del fondo sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti nonché del rispetto della normativa, avuto riguardo ai limiti d’investimento, operazioni in conflitto d’interesse e best practises operative. Nei fondi aperti accanto al responsabile è previsto un organismo di vigilanza cui è attribuita la funzione di rappresentare gli interessi degli aderenti e verificare adeguatezza dell’amministrazione e gestione complessiva del fondo. I componenti dell’organismo di sorveglianza devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza. Nel caso in cui al fondo aderiscano almeno 500 lavoratori di una stessa azienda o gruppo, l’organismo deve essere integrato da un rappresentante degli aderenti e dei datori di lavoro.
Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari si attua attraverso il versamento di contributi da lavoratore e datore di lavoro e al conferimento del TFR man mano che matura. I lavoratori autonomi provvedono mediante contribuzione a proprio carico, diversamente dai soggetti a carico e soggetti non titolari di reddito da lavoro o di imprese. I lavoratori sono liberi di determinare l’entità della contribuzione ma le fonti istitutive di ogni forma pensionistica complementare collettiva possono fissare la misura minima e modalità di contribuzione a carico del datore di lavoro e lavoratori. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari può essere determinato per tutti gli aderenti in misura fissa o percentuale(per i lavoratori dipendenti l’importo di riferimento è la retribuzione assunta x il calcolo del TFR, x i lavoratori autonomi il reddito dichiarato ai fini IRPEF relativo al xiodo di imposta precedente). La fonte primaria di finanziamento della previdenza complementare è il TFR maturando.  

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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