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Disposizioni per la tutela di terzi finanziatori

Disposizioni per la tutela di terzi finanziatori

Il legislatore ha introdotto disposizioni in deroga alla disciplina civilistica per tutelare maggiormente i terzi finanziatori. L’articolo 158 comma 2 del d.lgs 163/2006 dispone che in caso di revoca o risoluzione della concessione x causa imputabile all’ente concedente, gli importi corrisposti al concessionario sono destinati al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori e sono indisponibili per il concessionario sino al soddisfacimento completo di tali crediti; l’articolo 159 prevede il meccanismo del subentro degli enti finanziatori alla società cessionaria impedendo la risoluzione dell’originario contratto di concessione, in caso di scioglimento del rapporto imputabile alla società cessionaria. L’articolo 160 prevede come ulteriore forma di garanzia per i soggetti che finanziano opere in finanza di progetto, che ad essi spetti la titolarità di un privilegio generale sui beni mobili del concessionario. Nell’estate 2008 terzo decreto correttivo del d.lgs 163/2006: l’amministrazione dopo aver predisposto un progetto di fattibilità relativo a una certa opera, deve pubblicare un bando di gara chiedendo alle imprese interessate di presentare un progetto preliminare e il piano economico-finanziario; l’amministrazione sceglie la proposta più idonea e la sottopone al vaglio della conferenza dei servizi e ove necessario alla valutazione di impatto ambientale; se in queste 2 sedi scaturiscono rischieste di modifica, il titolare del progetto prescelto deve accettarle, e gli viene affidata la concessione, in caso contrario l’amministrazione interpella l’impresa presentatrice della proposta seconda classificata e così via.

Tratto da DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO di Fabio Porfidia
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