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L’art. 2 c.d.c. e l'art. 143 c.d.c.


L’art. 2 c.d.c. deve essere letto congiuntamente con l’art. 143 c.d.c.
La norma, al fine di evitare che le pattuizioni tra le parti possano eludere la disciplina prevista all’interno del Codice, consolida la tutela del consumatore sancendo l’irrinunciabilità di tali diritti e dispone la nullità di ogni pattuizione che contrasti con le disposizioni del Codice di consumo.
L’espressa previsione della nullità consente di applicare tale regime di invalidità non soltanto ai diritti fondamentali, esito cui si sarebbe potuti arrivare in via interpretativa argomentando dall’irrinunciabilità dei diritti, ma anche ai diritti economici dei consumatori.
Dalle precedenti considerazioni si trae che la protezione del consumatore va precisata nella consapevole distinzione operativa tra principi, diritti e regole in un sistema complesso di fonti.
Sicché saranno necessarie valutazioni plurime e differenziate su ogni posizione e interesse del consumatore; la cui violazione potrà incidere, da un lato, sulla validità dell’atto di autonomia in presenza di norme espresse o di un assetto di interessi contrario ai principi di ordine pubblico e, dall’altro, consentire l’affermazione di una responsabilità della controparte per la mancata osservanza dei contegni richiesti dalla legge e non conformi a buona fede, correttezza ed equità.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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