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Il contratto nel codice civile italiano


Il codice del 1865 riprese le idee espresse nel Code Civil.
Il codice del 1942, invece, nasce quando un regime muore; consolida idee in parte logore e non anticipa le nuove, non ancora mature.
La sistematica della Costituzione è chiara: dopo i principi fondamentali, la prima parte muove dall’individuo preso in esame prima come singolo, poi nelle diverse forme di vita sociale in cui è inserito.
I principi che si ricavano dal testo hanno valore non ricognitivo ma normativo, che hanno sicuro rilievo per il contratto.
Questa doppia legalità ha effetti diversi nei vari periodi storici.
In un primo momento, sino agli anni ’60/’70, vi è stato un problema di rilettura dell’intero sistema del codice civile.
Ogni settore è stato ripensato: il codice, sciolto dal legame con l’ordine corporativo, si è agganciato ai valori costituzionali.
In una fase successiva, si sono moltiplicate le leggi speciali, secondo una cadenza che assume per alcuni il vero aspetto di una decodificazione.
Le leggi disciplinano materie al di fuori e contro il codice, obbediscono a logiche autonome.
Sì che si teorizza un passaggio dal monosistema impostato sul codice ad un polisistema attorno al testo costituzionale, ove graverebbero il codice e con pari dignità microsistemi di leggi speciali.
Negli anni ’90, sotto l’impulso della legislazione comunitaria, è mutata la costituzione materiale; su tutto ciò dovremo soffermarci.

Tratto da DISCIPLINA GIURIDICA DEI CONTRATTI di Stefano Civitelli
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